Corti di Appello
CODICE CIVILE. Art. 1227 (Concorso del fatto colposo del creditore)
Risarcimento danni
Riservato agli abbonati
Premessa la regola generale in tema di appalti pubblici per cui solo l'appaltatore - o il subappaltatore che abbia eseguito i lavori - deve ritenersi responsabile dei danni cagionati a terzi nell'esecuzione dell'opera, sui casi in cui è configurabile una corresponsabilità del committente o del subcommittente e sui casi in cui la responsabilità deve essere ricondotta esclusivamente in capo al…
Altre questioni
- Premesso in generale l'obbligo dell'appaltatore di verificare la validità tecnica del progetto fornito dal committente e le caratteristiche idrogeologiche del terreno su cui devono essere eseguiti i lavori, sull'unico caso in cui l'appaltatore è esente da responsabilità per la scoperta in corso d'opera di peculiarità geologiche del terreno e non è pertanto tenuto a sopportarne i maggiori oneri.
- e altre 1 questioni
Tribunale di Napoli, 9 aprile 2026



