[A] Premessi i principi generali concernenti il riparto di giurisdizione tra giudice ordinario e giudice amministrativo in tema di affidamenti pubblici, sul giudice competente a giudicare circa la revoca dell’aggiudicazione intervenuta dopo la stipula del contratto per motivi sopravvenuti. [B] Sulle voci che, nella vigenza del d.lgs. 50/2016, concorrono a formare il corrispettivo di un appalto pubblico ai fini del calcolo del superamento della soglia dell’affidamento diretto avuto riguardo all’orientamento dell’ANAC circa il divieto di frazionamento dell’incarico. [C] Sulla (im)possibilità per la p.a. committente di azionare, in luogo del recesso, la revoca dell’aggiudicazione dopo la stipula di un contratto d’appalto pubblico.
[A] Premesso l’inquadramento giuridico dell’istituto dell’anticipazione del prezzo negli appalti pubblici, sull’obbligatorietà dell’anticipazione del 20% del prezzo degli appalti pubblici e sulla (non) obbligatorietà della maggiorazione dal 20% al 30% dell’anticipazione del prezzo prevista dall’art. 207 del Decreto Rilancio. [B] Sulle modalità con cui la p.a. può validamente contratti con i terzi.