[A] Premessa la natura (provvedimentale o privatistica?) dell’atto di risoluzione di un contratto d’appalto pubblico disposto dalla p.a. a mente della normativa speciale sugli appalti pubblici, sulla facoltà dell’appaltatore di contestarne la legittimità dinanzi al giudice ordinario e di chiedere la risoluzione del contratto ai sensi dell’ordinaria disciplina civilistica sull’inadempimento. [B] Sulla (im)possibilità per stazione appaltante e appaltatore di mutare in giudizio, rispettivamente, le ragioni del provvedimento di risoluzione di un contratto d’appalto pubblico e quelle addotte per contestarne la legittimità e sui limiti entro cui il giudice è tenuto a valutare la validità di predetto provvedimento. [C] Sulla portata della dichiarazione dell’appaltatore di opere pubbliche di accettare senza eccezioni di sorta la consegna dei lavori. [D] Sul ritardo dell’appaltatore idoneo a fondare la risoluzione di un contratto d’appalto pubblico da parte della p.a. committente ai sensi dell’art. 108 del d.lgs. 50/2016.
[A] Sul momento a partire dal quale le controversie aventi ad oggetto i contratti pubblici di appalto di lavori, servizi o forniture di rilevanza comunitaria sono di competenza della Sezione specializzata in materia di Impresa. [B] Premessa l’individuazione delle ragioni di pubblico interesse o necessità idonee a giustificare la sospensione dei lavori, sulla natura di inadempimento contrattuale delle plurime sospensioni disposte dalla stazione appaltante a causa della mancanza di fondi per proseguire l’appalto e sui rimedi che l’appaltatore può in tal caso esperire a mente dell’art. 121 del d.lgs. 36/2023 e di quanto evidenziato dalla giurisprudenza di legittimità. [C] Sulle modalità con cui opera il principio di buona fede nei rapporti tra committente ed appaltatore anche negli appalti pubblici. [D] Sugli elementi di cui il giudice deve tener conto nella valutazione comparativa della condotta delle parti in caso di inadempimento di un contratto d’appalto. [E] Sulla sorte delle riserve in ipotesi di risoluzione di un contratto d’appalto pubblico e sulle norme che in tal caso regolano le pretese dell’appaltatore.
[A] Sul parametro, previsto sin dalla l. 2248/1865 e ribadito nelle successive modifiche normative in materia di appalti pubblici tra cui da ultimo nel d.lgs. 36/2023, che può essere utilizzato per la quantificazione del danno da lucro cessante che la stazione appaltante è tenuta a risarcire all’appaltatore in caso di risoluzione di contratto d’appalto pubblico per inadempimento della p.a.. [B] Sul soggetto su cui, ove la stazione appaltante chieda la diminuzione del risarcimento del danno da lucro cessante da riconoscersi all’appaltatore a seguito della risoluzione di un contratto d’appalto pubblico per inadempimento della p.a., grava l’onere di provare che l’impresa ha o non ha riutilizzato i mezzi e la manodopera per lo svolgimento di altri analoghi servizi o appalti. [C] Premessa la natura giuridica del danno curriculare negli appalti pubblici, sull’onere probatorio posto in capo all’appaltatore che ne richieda il risarcimento.