Rivista sull'esecuzione dei contratti pubblici. ISSN 2499-071X     Direttori:  Avv. Francesco Barchielli  e  Avv. Claudio Bargellini
D.LGS 36.2023. Art. 121 (risoluzione)
Tribunale di Gorizia, 5 marzo 2026
Sulla (im)possibilità di ritenere integrato il requisito del periculum in mora nell’ipotesi in cui l’appaltatore agisca in via cautelare per la sospensione degli effetti della risoluzione di un contratto d’appalto pubblico in ragione dei danni che gli deriverebbero dalla comunicazione all’ANAC prevista dall’art. 222 del d.lgs. 36/2023 e sul giudice competente per le controversie afferenti all’annotazione nel casellario ANAC.
Tribunale di Palermo, 26 gennaio 2026
[A] Sulla (im)possibilità per la stazione appaltante, a fronte dell’impossibilità temporanea della prestazione da parte di un appaltatore pubblico (nel caso di specie per le temporanee difficoltà nell’approvvigionamento di materie prime cagionate dal conflitto russo-ucraino), di risolvere unilateralmente il contratto d’appalto e sulla possibilità in tal caso di procedere alla rinegoziazione prevista dall’art. 9 del d.lgs. 36/2023. [B] Sull’obbligo del garante, anche in presenza dell’impegno ad effettuare il pagamento a semplice richiesta della stazione appaltante e della rinunzia ad opporre le eccezioni inerenti al rapporto principale, di verificare che l’escussione della garanzia richiesta a causa del ritardo nella prestazione da parte dell’appaltatore pubblico non sia riconducibile a forza maggiore o comunque non sia imputabile alla sfera del debitore e in generale di verificare la non abusività dell’escussione.
Tribunale di CuTribunale di Cuneo, 9 settembre 2025neo, 9 settembre 2025
[A] Premessa la natura (provvedimentale o privatistica?) dell’atto di risoluzione di un contratto d’appalto pubblico disposto dalla p.a. a mente della normativa speciale sugli appalti pubblici, sulla facoltà dell’appaltatore di contestarne la legittimità dinanzi al giudice ordinario e di chiedere la risoluzione del contratto ai sensi dell’ordinaria disciplina civilistica sull’inadempimento. [B] Sulla (im)possibilità per stazione appaltante e appaltatore di mutare in giudizio, rispettivamente, le ragioni del provvedimento di risoluzione di un contratto d’appalto pubblico e quelle addotte per contestarne la legittimità e sui limiti entro cui il giudice è tenuto a valutare la validità di predetto provvedimento. [C] Sulla portata della dichiarazione dell’appaltatore di opere pubbliche di accettare senza eccezioni di sorta la consegna dei lavori. [D] Sul ritardo dell’appaltatore idoneo a fondare la risoluzione di un contratto d’appalto pubblico da parte della p.a. committente ai sensi dell’art. 108 del d.lgs. 50/2016.
Tribunale di Catania, 10 giugno 2025
[A] Sul momento a partire dal quale le controversie aventi ad oggetto i contratti pubblici di appalto di lavori, servizi o forniture di rilevanza comunitaria sono di competenza della Sezione specializzata in materia di Impresa. [B] Premessa l’individuazione delle ragioni di pubblico interesse o necessità idonee a giustificare la sospensione dei lavori, sulla natura di inadempimento contrattuale delle plurime sospensioni disposte dalla stazione appaltante a causa della mancanza di fondi per proseguire l’appalto e sui rimedi che l’appaltatore può in tal caso esperire a mente dell’art. 121 del d.lgs. 36/2023 e di quanto evidenziato dalla giurisprudenza di legittimità. [C] Sulle modalità con cui opera il principio di buona fede nei rapporti tra committente ed appaltatore anche negli appalti pubblici. [D] Sugli elementi di cui il giudice deve tener conto nella valutazione comparativa della condotta delle parti in caso di inadempimento di un contratto d’appalto. [E] Sulla sorte delle riserve in ipotesi di risoluzione di un contratto d’appalto pubblico e sulle norme che in tal caso regolano le pretese dell’appaltatore.
Tribunale di Tempio Pausania, 28 marzo 2025
[A] Sul parametro, previsto sin dalla l. 2248/1865 e ribadito nelle successive modifiche normative in materia di appalti pubblici tra cui da ultimo nel d.lgs. 36/2023, che può essere utilizzato per la quantificazione del danno da lucro cessante che la stazione appaltante è tenuta a risarcire all’appaltatore in caso di risoluzione di contratto d’appalto pubblico per inadempimento della p.a.. [B] Sul soggetto su cui, ove la stazione appaltante chieda la diminuzione del risarcimento del danno da lucro cessante da riconoscersi all’appaltatore a seguito della risoluzione di un contratto d’appalto pubblico per inadempimento della p.a., grava l’onere di provare che l’impresa ha o non ha riutilizzato i mezzi e la manodopera per lo svolgimento di altri analoghi servizi o appalti. [C] Premessa la natura giuridica del danno curriculare negli appalti pubblici, sull’onere probatorio posto in capo all’appaltatore che ne richieda il risarcimento.