[A] Sulla (im)possibilità per la stazione appaltante, a fronte dell’impossibilità temporanea della prestazione da parte di un appaltatore pubblico (nel caso di specie per le temporanee difficoltà nell’approvvigionamento di materie prime cagionate dal conflitto russo-ucraino), di risolvere unilateralmente il contratto d’appalto e sulla possibilità in tal caso di procedere alla rinegoziazione prevista dall’art. 9 del d.lgs. 36/2023. [B] Sull’obbligo del garante, anche in presenza dell’impegno ad effettuare il pagamento a semplice richiesta della stazione appaltante e della rinunzia ad opporre le eccezioni inerenti al rapporto principale, di verificare che l’escussione della garanzia richiesta a causa del ritardo nella prestazione da parte dell’appaltatore pubblico non sia riconducibile a forza maggiore o comunque non sia imputabile alla sfera del debitore e in generale di verificare la non abusività dell’escussione.