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Rivista sull'esecuzione dei contratti pubblici. ISSN 2499-071X Direttori: Avv. Francesco Barchielli e Avv. Claudio Bargellini
Tribunali D.LGS 36.2023. Art. 9 (principio di conservazione dell'equilibrio contrattuale) CODICE CIVILE. Art. 1455 (Importanza dell'inadempimento) D.LGS 36.2023. Art. 121 (risoluzione) Riservato agli abbonati

Sulla (im)possibilità per la stazione appaltante, a fronte dell'impossibilità temporanea della prestazione da parte di un appaltatore pubblico (nel caso di specie per le temporanee difficoltà nell'approvvigionamento di materie prime cagionate dal conflitto russo-ucraino), di risolvere unilateralmente il contratto d'appalto e sulla possibilità in tal caso di procedere alla rinegoziazione prevista dall'art. 9 del d.lgs. 36/2023.

Scarica il PDF Pubblicato il 7 luglio 2026

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Appalti & Riserve Rivista sull'esecuzione dei contratti pubblici · ISSN 2499-071X

Sulla (im)possibilità per la stazione appaltante, a fronte dell'impossibilità temporanea della prestazione da parte di un appaltatore pubblico (nel caso di specie per le temporanee difficoltà nell'approvvigionamento di materie prime cagionate dal conflitto russo-ucraino), di risolvere unilateralmente il contratto d'appalto e sulla possibilità in tal caso di procedere alla rinegoziazione prevista dall'art. 9 del d.lgs. 36/2023.

Tribunale di Palermo, 26 gennaio 2026 · Avv. Claudio Bargellini · 7 luglio 2026

Premassima

a) Sulla (im)possibilità per la stazione appaltante, a fronte dell'impossibilità temporanea della prestazione da parte di un appaltatore pubblico (nel caso di specie per le temporanee difficoltà nell'approvvigionamento di materie prime cagionate dal conflitto russo-ucraino), di risolvere unilateralmente il contratto d'appalto e sulla possibilità in tal caso di procedere alla rinegoziazione prevista dall'art. 9 del d.lgs. 36/2023.

b) Sull'obbligo del garante, anche in presenza dell'impegno ad effettuare il pagamento a semplice richiesta della stazione appaltante e della rinunzia ad opporre le eccezioni inerenti al rapporto principale, di verificare che l'escussione della garanzia richiesta a causa del ritardo nella prestazione da parte dell'appaltatore pubblico non sia riconducibile a forza maggiore o comunque non sia imputabile alla sfera del debitore e in generale di verificare la non abusività dell'escussione.

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