Sul requisito della competenza nello specifico settore cui si riferisce l’oggetto del contratto, richiesto dall’art. 84, comma 2 del D.lgs. 163 del 2006
[A] Sulla possibilità o meno che il Giudice Amministrativo possa sindacare l’attendibilità delle operazioni tecniche svolte dalla Stazione appaltante in sede di valutazione delle offerte e, conseguentemente, dei loro risultati [B] Sulla possibilità o meno di richiedere lo strumento della CTU, per la verifica di congruenza del procedimento tecnico adottato dalla Stazione appaltante, al fine di censurare il vizio di eccesso di potere per erronea rappresentazione o travisamento dei fatti
[A] Sulla legittimità o meno del mancato adeguamento dell’offerta economica presentata dall’a.t.i. nel caso in cui la Stazione Appaltante corregga il corrispettivo posto a base di gara dopo la presentazione delle offerte [B] Sulla necessità o meno che le valutazioni espresse dalla Commissione giudicatrice nel confronto “a coppie” sia corredata da una argomentata motivazione
Sulla legittimità o meno del comportamento della Commissione giudicatrice di una gara che in presenza di criteri generici del bando individui sub-criteri o sub-punteggi per procedere alla valutazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa
Sull’art. 84, co. 2, del d.lgs. 12 aprile 2006 n. 163 secondo il quale la commissione giudicatrice da nominarsi nel caso di aggiudicazione col criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa deve essere “composta da un numero dispari di componenti, in numero massimo di cinque, esperti nel settore cui si riferisce l’oggetto del contratto”
Sulle modalità di valutazione dell’offerta economica nelle gara in cui è adottato il criterio di aggiudicazione all’offerta economicamente più vantaggiosa e sull’applicazione del criterio dell’interpolazione lineare nei termini dettati dall’allegato B del D.P.R. n. 554/1999
[A] Sulla qualificazione del c.d. controllo analogo per l’affidamento diretto di un servizio pubblico ad una società c.d. in house [B] Sulla possibilità o meno che funzionari di una società in house possano essere nominati componenti delle commissioni aggiudicatrici, ai sensi dell’art. 84 comma 8 del d.lgs. n. 163 del 2006 [C] Sulla necessità o meno che, ai sensi dell’art. 84, comma 2 del d.lgs. n. 163 del 2006, tutti i membri della commissione giudicatrice siano competenti per tutti i possibili ambiti oggetto della gara
[A] Sui limiti alla possibilità che la Commissione in sede di gara da aggiudicarsi secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa possa stabilire fissare la metodologia di attribuzione del punteggio. [B] Sulla rilevanza o meno, ai fini dell'eventuale esclusione dalla gara dell'inserimento di documenti superflui nel plico dell'offerta. [C] Sulla rilevanza o meno in sede di valutazione dell'anomalia del mancato conseguimento di un utile minimo di impresa da parte di aggiudicatario con finalità mutualistiche
[A] Sul vincolo che grava sulla Commissione di gara riguardo all'applicazione delle clausole inserite nella lex specialis a pena di esclusione. [B] Sulle modalità applicative della verifica del requisito di moralità professionale, di cui all'art. 38, comma 1, lett. c), del d.lgs. 163 del 2006, con riferimento alla figura del direttore tecnico nelle imprese di servizi
Le commissioni giudicatrici si devono contraddistinguere per la presenza quanto meno prevalente di tecnici o esperti in possesso di adeguati titoli di studio e professionali, profilo di capacità ed imparzialità
Sulle fasi amministrative espletate in seduta pubblica dal Responsabile Unico del Procedimento e sulla fase di valutazione delle offerte tecniche demandata ad una commissione presieduta sempre dal RUP, ma composta da due tecnici
[A] Sull’attività richiesta alle commissioni di gara e sulla necessità o meno di competenze professionali specifiche e/o dirigenziali. [B] Sulla spettanza o meno di specifici compensi ai dipendenti pubblici nominati commissari di gara
[A] Per la qualificazione di un ente come organismo di diritto pubblico non è necessario che il perseguimento di finalità generali assurga a scopo esclusivo, potendo coesistere con lo svolgimento, anche prevalente, di attività industriali o commerciali. [B] Sull’art. 83 d.lg. 12 aprile 2006 n. 163, nella parte in cui richiede che i membri della commissione di gara siano esperti dello specifico settore cui si riferisce l'appalto. [C] Sull’art. 84 comma 4 D.Lgs. n. 163 del 2006, secondo il quale i Commissari diversi dal Presidente non devono aver svolto né possono svolgere alcun'altra funzione o incarico tecnico o amministrativo relativamente al contratto del cui affidamento si tratta
[A] Sull’art. 84 del codice dei contratti pubblici il quale, al comma 8, prevede che, nel caso in cui la stazione appaltante ricorra a professionisti esterni, la scelta debba essere effettuata nell’ambito di un elenco formato sulla base di rose di candidati fornite agli ordini professionali. [B] Sula derogabilità o meno dell’art. 84, comma 8, da parte della legislazione regionale
Sulla corretta interpretazione dell'art. 84, d.lgs. n. 163 del 2006 che mira ad impedire la presenza nella Commissione esaminatrice di gara di soggetti che abbiano svolto una qualsiasi attività in grado di interferire con il giudizio di merito sull'appalto
[A] Sul divieto di partecipazione alle commissioni di gara dei soggetti di derivazione politica. [B] Sulla causa di incompatibilità di cui all’art. 84, comma 4, del d.lgs. n. 163/2006 in virtù della quale “ I commissari diversi dal Presidente non devono aver svolto né possono svolgere alcun'altra funzione o incarico tecnico o amministrativo relativamente al contratto del cui affidamento si tratta”
Il divieto generale di commistione tra le caratteristiche oggettive dell’offerta (“criteri di selezione dell’offerta”) e i requisiti soggettivi dell’impresa concorrente (“criteri di selezione dell’offerente”), va attenuato in forza del fatto che dall’esperienza maturata da una concorrente possono trarsi indici significativi della qualità delle prestazioni
Devono reputarsi illegittimi quei sistemi di calcolo che provochino un appiattimento sproporzionato del punteggio spettante per l’offerta economica, così da privare di rilevanza la stessa offerta economica e da assegnare preponderanza decisiva a quella tecnica
[A] Sulla sussistenza o meno del potere di nomina della commissione giudicatrice nell’ambito della competenza del dirigente. [B] Sulla compatibilità tra il ruolo di responsabile del procedimento e quello di presidente della commissione di gara
L’art. 84 del d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163, rilevante per la nomina della commissione giudicatrice non è applicabile agli appalti aventi per oggetto i servizi elencati nell’allegato II-B
[A] Il riferimento al possesso in capo ai commissari di gara dei requisiti tecnici e della professionalità necessaria a formulare un giudizio pienamente consapevole, costituisce principio immanente nell'ordinamento generale. [B] Laddove ha inteso prevedere che i commissari siano “selezionati tra i funzionari della stazione appaltante” il legislatore non ha inteso privilegiare in senso assoluto il requisito dell’inserimento nell’organico dell’ente appaltante rispetto a quello del titolo di studio
[A] Sulla corretta interpretazione dell'art. 84, comma 8, del d.lgs. 163/2006, laddove pone a presupposto della selezione di un soggetto esterno quale commissario di gara “l’accertata carenza in organico di adeguate professionalità”. [B] Sussiste l’esigenza che le argomentazioni chiarificatrici, fornite dalla ditta la cui offerta anormalmente bassa sia sottoposta a verifica di congruità, vengano vagliate dallo stesso organo tecnico che è deputato alla valutazione delle offerte. [C] Sull’art. 88, comma 4, secondo il quale “prima di escludere l'offerta, ritenuta eccessivamente bassa, la stazione appaltante convoca l'offerente con un anticipo non inferiore a cinque giorni lavorativi e lo invita a indicare ogni elemento che ritenga utile”
[A] La regola posta dall’art. 84, comma 10 del d. lgs. 163 del 2006 si applica anche alla concessione di servizi ed è posta chiaramente a presidio della imparzialità della procedura di gara, onde evitare cioè possibili collusioni tra commissari e concorrenti. [B] I più recenti orientamenti giurisprudenziali sono nel senso di una progressiva estensione alla materia delle concessioni delle disposizioni del codice
Sulla disciplina a cui la stazione appaltante deve fare riferimento per nominare la commissione di gara e sui criteri da seguire per la nomina di componenti esterni
[A] Sull’appalto dei “Servizi sanitari e sociali” disciplinato dall’Allegato IIB e sulle norme del codice che trovano applicazione. [B] Sulla sussistenza o meno di un'incompatibilità nel caso di cumulo delle due funzioni di responsabile del procedimento e di componente della commissione di gara. [C] Sulla violazione o meno del principio per cui la commissione di gara opera come collegio perfetto nel caso di sostituzione di tutti i commissari originari
[A] Sull’incompatibilità o meno del commissario di gara che abbia svolto anche attività propedeutica consistente nella mera verifica dei requisiti partecipativi da parte delle imprese. [B] Sull’impresa chiamata a giustificare l’anomalia di un offerta che abbia conferito valori diversi rispetto a quelli indicati nella documentazione presentata al momento della gara
Sulla sussistenza o meno di un incompatibilità del commissario che abbia svolto attività istruttoria inerente alla preparazione degli atti di gara e dell’intera procedura in questione
Qualora l’attribuzione di punteggi si basi su criteri automatici, non risulta necessario richiedere una specifica professionalità nei componenti la commissione di gara
[A] Non sussiste alcuna ragione per escludere dalla commissione un soggetto che abbia partecipato alla predisposizione degli atti preliminari alla gara. [B] Sulla clausola del bando per l’affidamento della gestione del servizio di distribuzione del gas naturale secondo cui “alla scadenza del servizio e con riferimento agli investimenti realizzati dall’aggiudicatario non dovranno risultare valori residui di ammortamento a carico del gestore subentrante”
In un concorso di idee l’esperienza professionale e/o specializzazione richiesta ai concorrenti in ambiti fortemente caratterizzati sotto il profilo interdisciplinare, inevitabilmente si ripercuote sulle necessarie esperienze e competenze professionali dei componenti della Commissione nominata per giudicarli
Per la nomina dei commissari e la costituzione della Commissione è sufficiente che si provveda dopo la scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte e non occorre che ciò avvenga in una diversa data
[A] Sulla richiesta di una rosa di esperti da nominare quali commissari di gara inviata agli ordini professionali e sulle determinazioni che l’amministrazione può assumere in caso di mancata risposta. [B] Sul soggetto deputato alla nomina della commissione di gara negli enti locali. [C] Sulla coincidenza tra le funzioni di responsabile del procedimento e quelle di presidente della commissione di gara. [D] Sulla fase della procedura di gara durante la quale la commissione può aprire la busta contenente il piano economico finanziario relativo alla concessione di costruzione e gestione
La commissione di gara pubblica è un organo straordinario e temporaneo dell'Amministrazione aggiudicatrice, la cui attività acquisisce rilevanza esterna solo in quanto recepita ed approvata dall’Amministrazione medesima
[A] Sulla compatibilità comunitaria della fissazione di “criteri motivazionali” da parte della commissione prima dell’apertura delle offerte, secondo quanto previsto dall’articolo 83, comma 4, ultimo periodo, del codice ed oggi abrogato dal D.lgs 152 del 2008. [B] Sulla legittimità o meno dell’attribuzione del solo punteggio numerico alle offerte tecniche senza esplicitazione delle relative motivazioni. [C] Sui limiti del metodo del “confronto a coppie” per l’attribuzione dei punteggi
[A] Sulla corretta interpretazione della clausola del bando che fa riferimento allo svolgimento di servizi “analoghi”. [B] Sulla dichiarazione di un'impresa partecipante ad una gara d'appalto di avvalersi del subappalto, vietato dal bando di gara. [C] Sull’incompatibilità o meno fra la figura di esperto presidente della commissione giudicatrice e di dirigente presso l’amministrazione appaltante responsabile del procedimento di aggiudicazione
Nelle procedure di pubblica gara la possibilità per la Commissione giudicatrice di utilizzare il punteggio numerico in luogo della motivazione non deve essere valutata in astratto, ma deve essere verificata in concreto, con specifico riferimento ai criteri di massima posti nella lex specialis
Sulla legittimità o meno dell’esclusione di offerte tecniche che presentino all’evidenza aspetti di abnormità ed inattendibilità in difetto di una esplicita clausola nel bando di gara
[A] Le disposizioni di cui all’art. 84 del D.lgs 163 del 2006 costituiscono “regole”, piuttosto che “principi fondamentali”, attinenti, lato sensu, all’organizzazione amministrativa. [B] Le valutazioni espresse dalla Commissione tecnica attengono alla discrezionalità tecnica dell’amministrazione. [C] La valutazione espressa in punteggi non richiede alcuna ulteriore motivazione
Sulla corretta interpretazione dell’art. 83 del D.lgs 163 del 2006 laddove richiede che i membri della commissione siano esperti dello specifico settore cui si riferisce l’appalto
Sulla portata dell’art. 84, comma 4, del D.lgs 163 del 2006 laddove prevede che i commissari non non devono aver svolto e non devono svolgere alcun’altra funzione o incarico tecnico o amministrativo relativamente al contratto del cui affidamento si tratta