[A] Sulla distinzione tra aggiudicazione e stipulazione del contratto in materia di Appalto pubblico. [B] Sulle preclusioni: la modificabilità della posizione di “non contestazione”.
[A] Sull’esistenza o meno di un diritto all’indennità in capo all’impresa appaltatrice laddove il contratto d’appalto non venga stipulato per l’annullamento in autotutela dell’aggiudicazione. [B] Sul potere di autotutela di cui resta titolare la Stazione Appaltante a seguito dell’aggiudicazione di un appalto pubblico.
[A] Sulla nullità del contratto d’appalto non stipulato in forma scritta e sulla sanabilità o meno dell’atto in caso di successiva ratifica o di comportamenti concludenti. [B] Sulla possibilità o meno che il verbale di aggiudicazione della gara d’appalto possa assurgere al valore di contratto. [C] Sulla ammissibilità o meno della domanda di arricchimento senza causa formulata dall’impresa opposta nell’ambito del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo. [D] Sui limiti alla possibilità dell’impresa opposta di formulare ulteriori domande nell’ambito del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo.
[A] Sulle preclusioni che caratterizzano il giudizio arbitrale nel caso di intervento di un terzo nel procedimento in corso. [B] Sugli effetti prodotti sul contratto stipulato dall’annullamento degli atti di aggiudicazione a seguito della pronuncia del Giudice Amministrativo, con particolare riferimento agli insediamenti produttivi di interesse nazionale e alle infrastrutture strategiche. [C] Sulla evoluzione giurisprudenziale degli ultimi dieci anni in materia di effetti prodotti dall’annullamento degli atti di aggiudicazione sul contratto d’appalto stipulato, prima dell’entrata in vigore del codice del processo amministrativo. [D] Sulla attuale disciplina in materia di effetti prodotti dall’annullamento degli atti di aggiudicazione sul contratto d’appalto stipulato, ai sensi degli att. 121, 122 e 123 del d.lgs. n. 104 del 2010. [E] Sulla esistenza o meno di un obbligo della Stazione Appaltante di informare il contraente della esistenza di un ricorso pendente finalizzato all’annullamento degli atti di gara, in particolare in caso di sospensiva respinta
[A] Sulla necessità o meno di notificare il ricorso avverso l’esclusione da una gara pubblica anche al soggetto risultato aggiudicatario provvisorio in un momento successivo all’esclusione, nella sua qualità di controinteressato [B] Sulla necessità o meno di esaminare prioritariamente il ricorso principale rispetto al ricorso incidentale alla luce dell’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato n. 4 del 2011 [C] Sulla tassatività o meno delle cause di esclusione dalle gare pubbliche
Sul contenuto necessario della comunicazione dell’aggiudicazione definitiva, affinché la stessa sia idonea a far decorrere il termine di impugnazione di trenta giorni
[A] La violazione della clausola di stand still, di cui all’articolo 11, comma 10, del D.Lgs. n. 163 del 2006, in sé considerata, e cioè senza che concorrano vizi propri dell'aggiudicazione, non comporta l'annullamento dell'aggiudicazione o l'inefficacia del contratto, potendo rilevare ai fini della valutazione delle responsabilità, anche risarcitorie. [B] Ai fini dell’applicazione delle sanzioni alternative ciò che rileva è unicamente il mancato rispetto del termine dilatorio. [C] Sull’applicazione o meno dello stand still agli affidamenti tramite cottimo fiduciario
Sulla legittimità o meno della clausola di bando che imponga ai partecipanti, a pena di esclusione, di indicare la casella di posta elettronica certificata PEC
La mancata comunicazione ai controinteressati dell’avvenuta aggiudicazione prevista dall’art. 79 del decreto legislativo 163/2006 non attiene alla legittimità delle procedure, afferendo invece il diverso aspetto connesso alla posposizione dell’avvio del termine per le impugnative
Il fax costituisce mezzo idoneo per le comunicazioni tra stazione appaltante e concorrenti ed è idoneo a far decorrere i termini per promuovere ricorso
Ai fini dell'ammissibilità dell'impugnazione del provvedimento di esclusione da una gara d'appalto, il soggetto interessato non ha l'onere di dimostrare che avrebbe vinto la gara