Autore: francesco - Pubblicato il 1 settembre 2010
[A] La responsabilità per le varianti progettuali introdotte dall’impresa in sede di gara, aggiudicata con la formula dell’offerta economicamente più vantaggiosa, rimane in capo alla stazione appaltante. [B] Sul risarcimento del danno all’utile per mancato espletamento di diverse commesse quale conseguenza dell’illegittima sospensione lavori o di anomalo andamento. [C] Sul periodo dal quale calcolare la rivalutazione monetaria sulla somma dovuta a titolo di risarcimento danni all’impresa. [D] Sulle ragioni di pubblico interesse o necessità che legittimano l'ordine di sospensione dei lavori. [E] Sull’equo compenso qualora le quantità derivanti dalle modifiche singolarmente considerate superino il quinto in più o in meno delle corrispondenti quantità originarie. [F] Sulla problematica concernente l'applicabilità deI disposto di cui all'art. 1194 c.c. in materia di "imputazione del pagamento" nei casi di pagamento effettuato con ritardo dalla pubblica amministrazione. [G] Sulla posizione soggettiva dell'appaltatore e sulla giurisdizione competente a decidere in ordine alla facoltà dell'Amministrazione di accordare la revisione dei prezzi