Sul parametro, previsto sin dalla l. 2248/1865 e ribadito nelle successive modifiche normative in materia di appalti pubblici tra cui da ultimo nel d.lgs. 36/2023, che può essere utilizzato per la quantificazione del danno da lucro cessante che la stazione appaltante è tenuta a risarcire all'appaltatore in caso di risoluzione di contratto d'appalto pubblico per inadempimento della p.a..
Premassima
a) Sul parametro, previsto sin dalla l. 2248/1865 e ribadito nelle successive modifiche normative in materia di appalti pubblici tra cui da ultimo nel d.lgs. 36/2023, che può essere utilizzato per la quantificazione del danno da lucro cessante che la stazione appaltante è tenuta a risarcire all'appaltatore in caso di risoluzione di contratto d'appalto pubblico per inadempimento della p.a..
b) Sul soggetto su cui, ove la stazione appaltante chieda la diminuzione del risarcimento del danno da lucro cessante da riconoscersi all'appaltatore a seguito della risoluzione di un contratto d'appalto pubblico per inadempimento della p.a., grava l'onere di provare che l'impresa ha o non ha riutilizzato i mezzi e la manodopera per lo svolgimento di altri analoghi servizi o appalti.
c) Premessa la natura giuridica del danno curriculare negli appalti pubblici, sull'onere probatorio posto in capo all'appaltatore che ne richieda il risarcimento.
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