Sull'onere dell'appaltatore, che abbia apposto tempestivamente riserva per i vizi progettuali di un'opera pubblica, di provare i fatti che ne costituiscono il fondamento.
Premassima
a) Sull'onere dell'appaltatore, che abbia apposto tempestivamente riserva per i vizi progettuali di un'opera pubblica, di provare i fatti che ne costituiscono il fondamento.
b) Sull'obbligo dell'appaltatore di controllare la validità tecnica del progetto fornito dal committente, con particolare riguardo alle caratteristiche geologiche del terreno sul quale l'opera pubblica deve essere realizzata, e sulla responsabilità dello stesso ove i lavori siano ritardati per le condizioni geologiche del terreno.
c) Sul diritto della stazione appaltante, nelle ipotesi tassativamente previste dal legislatore, di ottenere, ai medesimi patti, condizioni e prezzi previsti dal contratto d'appalto pubblico originario, una variazione dei lavori nel limite del 20% dell'importo contrattuale senza che l'appaltatore possa rifiutarsi di proseguire i lavori.
d) Sui presupposti oggettivi e soggettivi necessari ai fini della risoluzione del contratto d'appalto pubblico per i ritardi dell'appaltatore a mente dell'art. 136 del d.lgs. 163/2006.
e) Sulla (non) debenza all'appaltatore dell'indennità pari al 10% delle opere eseguite, prevista per il recesso, nel caso di esercizio da parte della stazione appaltante del diritto di risoluzione del contratto d'appalto pubblico. [F] Sull'(in)idoneità delle attestazioni del direttore dei lavori ad assumere valenza di prova documentale dei danni asseritamente subiti dalla stazione appaltante in tema di appalti pubblici.
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