La responsabilità per le varianti progettuali introdotte dall'impresa in sede di gara, aggiudicata con la formula dell'offerta economicamente più vantaggiosa, rimane in capo alla stazione appaltante.
Premassima
a) La responsabilità per le varianti progettuali introdotte dall'impresa in sede di gara, aggiudicata con la formula dell'offerta economicamente più vantaggiosa, rimane in capo alla stazione appaltante.
b) Sul risarcimento del danno all'utile per mancato espletamento di diverse commesse quale conseguenza dell'illegittima sospensione lavori o di anomalo andamento.
c) Sul periodo dal quale calcolare la rivalutazione monetaria sulla somma dovuta a titolo di risarcimento danni all'impresa.
d) Sulle ragioni di pubblico interesse o necessità che legittimano l'ordine di sospensione dei lavori.
e) Sull'equo compenso qualora le quantità derivanti dalle modifiche singolarmente considerate superino il quinto in più o in meno delle corrispondenti quantità originarie. [F] Sulla problematica concernente l'applicabilità deI disposto di cui all'art. 1194 c.c. in materia di "imputazione del pagamento" nei casi di pagamento effettuato con ritardo dalla pubblica amministrazione. [G] Sulla posizione soggettiva dell'appaltatore e sulla giurisdizione competente a decidere in ordine alla facoltà dell'Amministrazione di accordare la revisione dei prezzi
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