Sulla sospensione dei lavori disposta per carenza di fondi da parte della stazione appaltante.
Premassima
a) Sulla sospensione dei lavori disposta per carenza di fondi da parte della stazione appaltante.
b) L'onere della riserva non investe quelle pretese che toccano la sorte del contratto (risoluzione del contratto, nullità del medesimo).
c) Anche nel caso in cui la sospensione dei lavori sia legittima all'impresa può spettare il diritto all'equo compenso, secondo la disposizione di cui all'art. 1664, co. 2. del cod. civ..
d) I criteri per il risarcimento del danno da illegittima sospensione lavori di cui alle lett. da a) a d) dell'art. 25 comma 2, d.m. 19 aprile 2000, n. 145, hanno una funzione di guida.
e) Sulla risoluzione contrattuale per colpa della stazione appaltante e sul risarcimento del danno per mancato utile dovuto all'impresa. [F] Sul comportamento che deve tenere l'impresa in caso di sospensione dei lavori illegittima la fine di ridurre il danno
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