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Rivista sull'esecuzione dei contratti pubblici. ISSN 2499-071X Direttori: Avv. Francesco Barchielli e Avv. Claudio Bargellini
Lodi arbitrali D.P.R. 207.2010. Art. 159 (Proroghe). Art. 26 145.00 CODICE CIVILE. Art. 1664 (Onerosità o difficoltà dell'esecuzione) D.P.R. 207.2010. Art. 163 (Determinazione e approvazione dei nuovi prezzi). Art. 136 554.99 Riservato agli abbonati

Il rifiuto del committente di concedere proroghe non toglie all'appaltatore il diritto di vedere accertato a proprio rischio dal giudice che il ritardo non è dipeso da causa a lui imputabile.

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Appalti & Riserve Rivista sull'esecuzione dei contratti pubblici · ISSN 2499-071X

Il rifiuto del committente di concedere proroghe non toglie all'appaltatore il diritto di vedere accertato a proprio rischio dal giudice che il ritardo non è dipeso da causa a lui imputabile.

Lodo Arbitrale, 27 febbraio 2009 · francesco · 1 gennaio 2010

Premassima

a) Il rifiuto del committente di concedere proroghe non toglie all'appaltatore il diritto di vedere accertato a proprio rischio dal giudice che il ritardo non è dipeso da causa a lui imputabile.

b) In linea di principio gli appalti di opere pubbliche sono assoggettati, al pari di quelli privati, alla regola generale che il rischio di difficoltà dell'opera deve essere sopportato dall'appaltatore.

c) Sulla circostanza che formazione dei nuovi prezzi debba avvenire in contraddittorio con l'appaltatore e sul potere della stazione appaltante di stabilire gli importi spettanti per le nuove opere

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Oggetto: Il rifiuto del committente di concedere proroghe non toglie all'appaltatore il diritto di vedere accertato a proprio rischio dal giudice che il ritardo non è dipeso da causa a lui imputabile.

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