Sull'art. 340 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, all. E, e sul diritto dell'amministrazione di rescindere il contratto.
Premassima
a) Sull'art. 340 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, all. E, e sul diritto dell'amministrazione di rescindere il contratto.
b) Sull'ipotesi particolare di risoluzione del contratto in danno dell'appaltatore prevista dall'art. 340 legge ll.pp. per il caso di frode.
c) Sugli inadempimenti dell'appaltatore ritenuti dalla giurisprudenza come cause legittime di risoluzione contrattuale.
d) Il provvedimento di rescissione (risoluzione) contrattuale può considerarsi viziato sia per illegittimità di carattere formale, sia di carattere sostanziale.
e) Concedendo la proroga l'amministrazione riconosce implicitamente la non imputabilità del ritardo all'appaltatore. [F] Sui provvedimenti che deve assumere il direttore dei lavori in caso di abbandono del cantiere da parte dell'impresa. [G] In caso di illegittima risoluzione del contratto trova applicazione l'art. 345 legge ll.pp.
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