[A] Sui casi in cui è possibile modificare il corrispettivo di un Appalto a corpo: l’ordinanza della Cassazione n. 22268/2017 e l’inapplicabilità dei principi espressi dalla medesima alle prestazioni, autonome rispetto all’oggetto del contratto d’Appalto, svolte dall’Appaltatore. [B] Sulla forma che devono rivestire le modificazioni dei contratti d’Appalto pubblico e le convenzioni aventi ad oggetto lavori aggiuntivi e complementari connessi ad un pubblico appalto. [C] Sulle facoltà poste in capo all’Appaltatore nel caso di richiesta, da parte della Stazione Appaltante, di esecuzione di lavori in variante per il valore di oltre un quinto rispetto a quello globalmente pattuito in un contratto d’Appalto pubblico. [D] Sull’onere probatorio posto in capo al privato che, in tema di fornitura e servizi prestati in favore di un Ente locale senza l’osservanza del procedimento contabile, intendesse esercitare l’azione di indebito arricchimento ex art. 2041 c.c..
SENTENZA N. ****
[A] Giuridicamente, la domanda della società appaltatrice si fonda sul principio enunciato dalla Corte di cassazione con l’ordinanza numero 22268 del 25 settembre 2017, in particolare sul principio secondo il quale la immodificabilità del prezzo a corpo (in quanto riferito all’opera globalmente considerata) viene meno all...