[A] Sulla differenza, nel giudizio promosso dalla curatela dell’appaltatore avverso i debitori del fallito, tra eccezione riconvenzionale di compensazione e domanda riconvenzionale finalizzata all’accertamento o alla condanna di pagamento. [B] Sull’esame cui è tenuto il Giudice ai fini della pronuncia di risoluzione per inadempimento in caso di inadempienze reciproche. [C] Sulle conseguenze della richiesta giudiziale di risoluzione del contratto proveniente da entrambi i contraenti.
SENTENZA N. ****
[A] Rileva evidenziare che come espresso da orientamento della Suprema Corte, “nel giudizio promosso dalla curatela per il recupero di un credito contrattuale del fallito, il convenuto può eccepire in compensazione in via riconvenzionale, l’esistenza di un proprio controcredito verso il fallimento, atteso che tale eccezion...