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Rivista sull'esecuzione dei contratti pubblici. ISSN 2499-071X Direttori: Avv. Francesco Barchielli e Avv. Claudio Bargellini
Tribunali CODICE CIVILE. Art. 1453 (Risolubilità del contratto per inadempimento) CODICE CIVILE. Art. 1458 (Effetti della risoluzione) CODICE CIVILE. Art. 1226 (Valutazione equitativa del danno) Riservato agli abbonati

Sull'onere probatorio posto in capo all'appaltatore che richieda il risarcimento del danno da mancato guadagno per le opere non eseguite e del danno curriculare in caso di risoluzione di contratto d'appalto pubblico per inadempimento della stazione applatante e sulla (im)possibilità per l'appaltatore di ottenere la liquidazione di siffatti danni in via equitativa.

Scarica il PDF Pubblicato il 29 ottobre 2024

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Appalti & Riserve Rivista sull'esecuzione dei contratti pubblici · ISSN 2499-071X

Sull'onere probatorio posto in capo all'appaltatore che richieda il risarcimento del danno da mancato guadagno per le opere non eseguite e del danno curriculare in caso di risoluzione di contratto d'appalto pubblico per inadempimento della stazione applatante e sulla (im)possibilità per l'appaltatore di ottenere la liquidazione di siffatti danni in via equitativa.

Tribunale di Palermo, 21 giugno 2024 · Avv. Claudio Bargellini · 29 ottobre 2024

Premassima

a) Sull'onere probatorio posto in capo all'appaltatore che richieda il risarcimento del danno da mancato guadagno per le opere non eseguite e del danno curriculare in caso di risoluzione di contratto d'appalto pubblico per inadempimento della stazione applatante e sulla (im)possibilità per l'appaltatore di ottenere la liquidazione di siffatti danni in via equitativa.

b) Sull'obbligo della p.a. committente, in caso di risoluzione di contratto d'appalto pubblico per inadempimento della stazione appaltante, di corrispondere all'appaltatore il valore venale delle opere già eseguite e sul momento che deve essere preso a riferimento ai fini della valutazione del predetto valore venale.

c) Sulla (im)possibilità di ricomprendere nel valore dei lavori, ai fini del calcolo dell'importo dovuto dalla stazione appaltante all'appaltatore per le opere già eseguite in caso di risoluzione di contratto d'appalto pubblico per inadempimento della p.a. committente, il ribasso dell'offerta.

d) Sul momento da cui decorrono gli interessi legali dovuti dalla stazione appaltante sull'importo riconosciuto all'appaltatore per le opere già eseguite in caso di risoluzione di contratto d'appalto pubblico per inadempimento della p.a. committente.

e) Sulla (non) debenza all'appaltatore, in caso di risoluzione di contratto d'appalto pubblico per inadempimento della p.a. committente, delle ritenute effettuate dalla stazione appaltante sui certificati di pagamento a garanzia della corretta esecuzione, da parte dell'impresa, delle prestazioni contrattuali e degli obblighi previdenziali e assistenziali.

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Oggetto: Sull'onere probatorio posto in capo all'appaltatore che richieda il risarcimento del danno da mancato guadagno per le opere non eseguite e del danno curriculare in caso di risoluzione di contratto d'appalto pubblico per inadempimento della stazione applatante e sulla (im)possibilità per l'appaltatore di ottenere la liquidazione di siffatti danni in via equitativa.

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