Sulla possibilità per il creditore di un ente pubblico del quale sia stato dichiarato il dissesto finanziario ai sensi degli artt. 244 e ss. del T.U.E.L., in mancanza dell'approvazione del rendiconto della gestione da parte dell'organo straordinario di liquidazione previsto dall'art. 256 del T.U.E.L., di chiedere in giudizio l'accertamento del credito e la condanna dell'ente al pagamento e sulla (im)possibilità di intraprendere azioni esecutive.
Premassima
a) Sulla possibilità per il creditore di un ente pubblico del quale sia stato dichiarato il dissesto finanziario ai sensi degli artt. 244 e ss. del T.U.E.L., in mancanza dell'approvazione del rendiconto della gestione da parte dell'organo straordinario di liquidazione previsto dall'art. 256 del T.U.E.L., di chiedere in giudizio l'accertamento del credito e la condanna dell'ente al pagamento e sulla (im)possibilità di intraprendere azioni esecutive.
b) Sull'applicabilità della disciplina dei ritardi nei pagamenti contenuta nel d.lgs. 231/2002 ai contratti d'appalto pubblico.
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