Salta al contenuto principale
Rivista sull'esecuzione dei contratti pubblici. ISSN 2499-071X Direttori: Avv. Francesco Barchielli e Avv. Claudio Bargellini
Lodi arbitrali D.P.R. 207.2010. Art. 158 (Sospensione e ripresa dei lavori). Art. 133 554.99 D.P.R. 207.2010. Art. 158 (Sospensione e ripresa dei lavori). Art. 24 145.00 D.P.R. 207.2010. Art. 148 (Direttore Lavori). Art. 124 554.99 Riservato agli abbonati

Sulla legittimità o meno della sospensione lavori disposta in seguito alle dimissioni del direttore lavori.

Scarica il PDF Pubblicato il 15 marzo 2010

Condividi questo articolo

Appalti & Riserve Rivista sull'esecuzione dei contratti pubblici · ISSN 2499-071X

Sulla legittimità o meno della sospensione lavori disposta in seguito alle dimissioni del direttore lavori.

Lodo Arbitrale, 10 maggio 2009 · francesco · 15 marzo 2010

Premassima

a) Sulla legittimità o meno della sospensione lavori disposta in seguito alle dimissioni del direttore lavori.

b) Nell'eventualità che la sospensione possa essere illegittima sin dall'inizio, l'appaltatore deve inserire la sua riserva nello stesso verbale di sospensione

La massima e il testo integrale sono riservati agli abbonati

Qui sopra hai letto la premassima. La massima, il commento della redazione e i documenti allegati sono riservati a chi ha un abbonamento in corso a Appalti & Riserve.

Sei già abbonato? Entra con le tue credenziali

Non hai ancora un account? Registrati.

Poni un quesito su questa materia

Il quesito è un servizio riservato agli abbonati. La redazione risponde e, se il quesito è di interesse generale, lo pubblica in forma anonima insieme alla risposta. È gratuito e non ci sono limiti di numero.

Oggetto: Sulla legittimità o meno della sospensione lavori disposta in seguito alle dimissioni del direttore lavori.

Per inviare un quesito serve un abbonamento attivo.

Sullo stesso argomento

Vedi tutti →

Formula un quesito alla redazione

I quesiti li fanno gli abbonati. La redazione risponde a quelli che ritiene di interesse, compatibilmente con i carichi di lavoro: la risposta non è assicurata.

Scopri come funziona →