Anche dopo le modifiche apportate alla l. n. 241 del 1990 dalla l. n. 15 del 2005, è inammissibile l'integrazione postuma in giudizio della motivazione di un atto amministrativo
Premassima
Anche dopo le modifiche apportate alla l. n. 241 del 1990 dalla l. n. 15 del 2005, è inammissibile l'integrazione postuma in giudizio della motivazione di un atto amministrativo
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