Rivista sull'esecuzione dei contratti pubblici. ISSN 2499-071X     Direttori:  Avv. Francesco Barchielli  e  Avv. Claudio Bargellini
D.LGS 163.2006. Art. 128 (Programmazione dei lavori pubblici)
Lodo Arbitrale, 28 novembre 2014
[A] Sui requisiti necessari affinché la sospensione dei lavori possa ritenersi legittima. [B] Sulla responsabilità della Stazione Appaltante in caso di rallentamenti dei lavori dovuti alla necessità di apportare modifiche al progetto. [C] Sulla rilevanza o meno, ai fini dell'attribuzione delle responsabilità in caso di lacune progettuali, delle dichiarazioni rese dall'appaltatore in sede di gara. [D] Sulla possibilità o meno per l'appaltatore di svolgere contestazioni laddove abbia sottoscritto senza riserve del verbale consegna lavori. [E] Sulle responsabilità della Stazione Appaltante in caso di eccessiva durata dei procedimenti finalizzati a garantire il regolare svolgimento dei lavori (per es. per l'approvazione di una perizia di variante). [F] Sulle responsabilità della Stazione Appaltante in caso di ritardata rimozione di interferenze e sottoservizi. [G] Sulla spettanza o meno di interessi e rivalutazione monetaria sulle somme liquidate a titolo risarcitorio per illegittima sospensione e per anomalo andamento dei lavori. [H] Sulla disciplina in merito ai ritardati pagamenti o alla ritardata emissione dei certificati di pagamento e sulla necessità o meno di iscrivere tempestiva riserva. [I] Sulla tempestività o meno della riserva iscritta in calce all'Ordine di Servizio e richiamata solo genericamente nel Conto Finale, senza essere ivi ritrascritta
T.A.R. Basilicata, Sezione I, 8 marzo 2013
Sul mancato inserimento di un’opera pubblica di importo superiore a € 100.000 nell’elenco annuale ai sensi dell’art. 128 del D.lgs 136 del 2006
Corte dei Conti, Sezione Controllo Lombardia, 17 novembre 2009
[A] Sulla regola della stretta connessione fra programmazione finanziaria e redazione degli aggiornamenti annuali del programma triennale redatto dalle singole amministrazioni. [B] Si può prevedere la realizzazione di un'opera solo in quanto si conoscano le risorse disponibili a finanziarla. [C] Sul limite quantitativo dei 100.000 euro al di sotto del quale l’opera non deve essere inserita nel piano annuale e sulla necessità o meno di tener conto anche dei costi della progettazione, dell’IVA e delle somme a disposizione
Corte dei Conti, Sezione Centrale Appello, 21 ottobre 2009
L’ordinamento positivo non prevede il criterio del cosiddetto “parco progetti”, il quale consentendo alle Amministrazioni di dotarsi preventivamente di progetti da utilizzare successivamente al verificarsi delle necessarie condizioni, risponde essenzialmente a finalità di accelerazione degli interventi
Corte dei Conti, Sezione Controllo Lombardia, 17 novembre 2009
[A] Allorché l’ente intenda realizzare un’opera, non inserita nel piano triennale delle opere pubbliche, il cui costo complessivo è superiore a 100.000 euro, dovrà approvare, nel contempo, la correlativa variazione del piano delle opere pubbliche e del bilancio preventivo. [B] Il limite quantitativo dei 100.000 euro stabilito dal legislatore deve essere inteso riferito al costo complessivo dell’opera