[A] Sull'art. 8, comma 1, lettera r), della legge della Regione Lombardia 5 febbraio 2010 n. 7, laddove stabilisce che in relazione agli appalti di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo del Codice, per determinate forniture di beni prodotti in serie e di servizi a carattere periodico, o di natura intellettuale, il collaudo e la verifica di conformità possano essere sostituiti da un attestato di regolare esecuzione rilasciato dal responsabile unico del procedimento ovvero dal dirigente della struttura destinataria della fornitura del servizio. [B] Sul contrasto tra la legge della Regione Lombardia 5 febbraio 2010 n. 7 e l’art. 325 del regolamento di attuazione del codice (D.P.R. 207 del 2010)