[A] Sulle differenze tra azione di simulazione del contratto d’Appalto per interposizione fittizia di persona e azione di accertamento dell’interposizione reale. [B] Sul litisconsorzio in caso di azione di simulazione. [C] Sui presupposti dell’interposizione fittizia di persona e sulla prova dell’accordo simulatorio. [D] Sulla proponibilità, in via sussidiaria alla principale domanda fondata su titolo contrattuale, dell’azione di indebito arricchimento.
SENTENZA N. ****
1. L'azione di simulazione del contratto per interposizione fittizia di persona e quella diretta all'accertamento dell'interposizione reale sono fondate su situazioni di fatto del tutto distinte, hanno finalità e presupposti diversi, "petitum" e "causa petendi" difformi, tema di indagine e di decisione distinti. Infatti, nella...