[A] Sulle conseguenze derivanti dal ritardo nell’emissione del certificato di collaudo rispetto ai termini di legge e sulle azioni che comunque competono all’amministrazione in caso di vizi riscontrati nell’opera ancora non collaudata laddove sia già stato avviato il giudizio arbitrale. [B] L'appaltatore che agisca in giudizio per il pagamento del corrispettivo convenuto ha l'onere di provare di avere esattamente adempiuto la propria obbligazione. [C] Nell'appalto di opera pubblica, rispetto alla denuncia di eventuali vizi, rimane estraneo il momento della "consegna" dell'opera
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