Differenza tra subappalti e subcontratti rilevante per soglia e autorizzazione
In un contratto di appalto per un lavoro PNRR, disciplinato dal codice 50/2016 e dal regolamento 207/2010 (il contratto, però, richiama anche il D.Lgs. 36/2023) è previsto che il subappalto sia consentito per il 49,99% delle opere rientranti nella categoria OG1 e per il 100% delle opere della categoria OG11.
La ditta ha presentato, nel corso dell’esecuzione delle opere, richieste di subappalto per lavori e comunicazioni di subaffidamento, per quelle opere il cui valore era inferiore al 2% dell’importo contrattuale o per le forniture di beni finiti (tipo i serramenti), nelle quali l’incidenza della manodopera era inferiore al valore del bene fornito.
Ora il RUP pretende di conteggiare, per la verifica del rispetto del limite delle opere subappaltabili della categoria OG1, tra i subappalti anche gli importi dei sub-affidamenti e delle forniture e pose in opera esenti dall’autorizzazione al subappalto, benché al momento della comunicazione sia stato espressamente precisato che tali affidamenti non costituivano subappalto.
È corretto il comportamento del RUP?
La distinzione tra subcontratti e subappalto
QUESITO: Qual è la distinzione tra contratti similari sotto il 2 per cento o 100.000 euro, con manodopera superiore al 50 per cento, di cui il direttore lavori deve tenere conto per ammettere una impresa in cantiere senza che ciò comporti subappalto non autorizzato penalmente rilevante?
E' possibile riemettere un CRE o certificato di collaudo dopo l'approvazione?
QUESITO
Può la stazione appaltante, dopo aver completato il procedimento di verifica dell'opera mediante emissione del certificato di regolare esecuzione approvato dal RUP (sistema indicato nel contratto stipulato tra le parti) disporre, in sostituzione del CRE, la procedura di collaudo ordinario? La normativa che disciplina l'appalto pubblico è il Dlgs n. 50/2016
Ritado nell'erogazione dell'anticipazione e danni per anomalo andamento
QUESITO: Questo Ente ha ottenuto un finanziamento per la realizzazione di un'opera. La convenzione prevedeva l'erogazione dell'anticipazione del 20% a seguito inoltro Quadro economico post gara. Dopo stipulazione contratto di appalto la ditta ha iniziato i lavori. Purtroppo per varie vicissitudini l'erogazione dell'acconto della Citta Metropolitana è pervenuto dopo circa 8 mesi dall'inizio lavori. Viste le lungaggini la ditta ha sospeso i lavori, dopo un mese dall'inizio. Detti lavori sono stati ripresi solo successivamente alla liquidazione alla ditta dell'anticipazione. Infine stante gli ulteriori ritardi nell'esecuzione dei lavori si è proceduto alla risoluzione del contratto. In sede di redazione conto finale la ditta ha iscritto riserve per anomalo andamento dovuto alla sospensione lavori. L'Ente prevede una chiamata in giudizio della ditta per danni. Si chiede se la sospensione dei lavori unilaterale della ditta sia legittima ovvero deve essere riconosciuto danno per anomalo andamento dei lavori.