La diffida ad adempiere di cui ali 'art. 1454 c.c. esige la manifestazione univoca della volontà dell'intimante di ritenere risolto il contratto in caso di mancato adempimento.
Premassima
a) La diffida ad adempiere di cui ali 'art. 1454 c.c. esige la manifestazione univoca della volontà dell'intimante di ritenere risolto il contratto in caso di mancato adempimento.
b) Sull'esperibilità o meno da parte dell'appaltatore dell'azione di risoluzione del contratto per inadempimento della stazione appaltante, successivamente alla intervenuta risoluzione del contratto disposta unilateralmente dalla committente.
c) Sull'obbligo dell'appaltatore di verificare la correttezza del progetto e di segnalarne le eventuali carenze ed errori.
d) Sulla sussistenza o meno di un obbligo dell'appaltatore di dare comunque esecuzione alle parti d'opera realizzabili anche in caso di sospensione parziale illegittima.
e) Sulla presenza di reciproche azioni di risoluzione del contratto e sulla possibilità di dedurne una comune volontà di sciogliere il vincolo per mutuo dissenso. [F] Sull'anticipata estinzione del contratto di appalto e sugli obblighi riguardo alla redazione del conto finale e del certificato di collaudo. [G] Sulla inefficacia ex lege della polizza fideiussoria una volta decorsi i termini per il collaudo
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