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Rivista sull'esecuzione dei contratti pubblici. ISSN 2499-071X Direttori: Avv. Francesco Barchielli e Avv. Claudio Bargellini
Corti di Appello CODICE CIVILE. Art. 1227 (Concorso del fatto colposo del creditore) Risarcimento danni D.LGS 163.2006. Art. 93 (Livelli della progettazione per gli appalti e concessioni di lavori) Riservato agli abbonati

Premessa la regola generale in tema di appalti pubblici per cui solo l'appaltatore - o il subappaltatore che abbia eseguito i lavori - deve ritenersi responsabile dei danni cagionati a terzi nell'esecuzione dell'opera, sui casi in cui è configurabile una corresponsabilità del committente o del subcommittente e sui casi in cui la responsabilità deve essere ricondotta esclusivamente in capo al committente o al subcommittente.

Scarica il PDF Pubblicato il 6 ottobre 2026

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Appalti & Riserve Rivista sull'esecuzione dei contratti pubblici · ISSN 2499-071X

Premessa la regola generale in tema di appalti pubblici per cui solo l'appaltatore - o il subappaltatore che abbia eseguito i lavori - deve ritenersi responsabile dei danni cagionati a terzi nell'esecuzione dell'opera, sui casi in cui è configurabile una corresponsabilità del committente o del subcommittente e sui casi in cui la responsabilità deve essere ricondotta esclusivamente in capo al committente o al subcommittente.

Tribunale di Napoli, 9 aprile 2026 · Avv. Claudio Bargellini · 6 ottobre 2026

Premassima

a) Premessa la regola generale in tema di appalti pubblici per cui solo l'appaltatore - o il subappaltatore che abbia eseguito i lavori - deve ritenersi responsabile dei danni cagionati a terzi nell'esecuzione dell'opera, sui casi in cui è configurabile una corresponsabilità del committente o del subcommittente e sui casi in cui la responsabilità deve essere ricondotta esclusivamente in capo al committente o al subcommittente.

b) Premesso in generale l'obbligo dell'appaltatore di verificare la validità tecnica del progetto fornito dal committente e le caratteristiche idrogeologiche del terreno su cui devono essere eseguiti i lavori, sull'unico caso in cui l'appaltatore è esente da responsabilità per la scoperta in corso d'opera di peculiarità geologiche del terreno e non è pertanto tenuto a sopportarne i maggiori oneri.

c) Sul regime di responsabilità delle imprese riunite in A.T.I. che abbiano costituito una società consortile per l'esecuzione di lavori pubblici.

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Oggetto: Premessa la regola generale in tema di appalti pubblici per cui solo l'appaltatore - o il subappaltatore che abbia eseguito i lavori - deve ritenersi responsabile dei danni cagionati a terzi nell'esecuzione dell'opera, sui casi in cui è configurabile una corresponsabilità del committente o del subcommittente e sui casi in cui la responsabilità deve essere ricondotta esclusivamente in capo al…

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