Premessa la facoltà di subappaltatori e subcontraenti di rinunciare al pagamento diretto a cui abbiano diritto nei casi previsti dall'art. 105, co. 13 del d.lgs. 50/2016 e dall'art. 119, co. 11 del d.lgs. 36/2023, sulle modalità con cui tale rinuncia deve essere perfezionata avuto particolare riguardo al caso in cui essa sia espressa in una clausola del contratto di subappalto.
Premassima
a) Premessa la facoltà di subappaltatori e subcontraenti di rinunciare al pagamento diretto a cui abbiano diritto nei casi previsti dall'art. 105, co. 13 del d.lgs. 50/2016 e dall'art. 119, co. 11 del d.lgs. 36/2023, sulle modalità con cui tale rinuncia deve essere perfezionata avuto particolare riguardo al caso in cui essa sia espressa in una clausola del contratto di subappalto.
b) Se le tre ipotesi contemplate dall'art. 105, co. 3 del d.lgs. 50/2016 e dall'art. 119, co. 11 del d.lgs. 36/2023 siano alternative o cumulative.
c) Sui presupposti necessari affinché i pagamenti eseguiti con strumenti diversi dal bonifico nell'ambito degli appalti pubblici possano considerarsi legittimi.
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