Sul momento in cui l'appaltatore di opere pubbliche deve iscrivere la riserva relativa a fatti produttivi di danno continuativo la cui portata onerosa non sia immediatamente quantificabile.
Premassima
a) Sul momento in cui l'appaltatore di opere pubbliche deve iscrivere la riserva relativa a fatti produttivi di danno continuativo la cui portata onerosa non sia immediatamente quantificabile.
b) Sull'onere dell'appaltatore di dimostrare la tempestivirà, la fondatezza e la specificità delle riserve.
c) Sulla ratio della decadenza delle riserve non tempestivamente iscritte.
d) Sulle modalità con cui, ai fini della verifica della tempestiva apposizione della riserva, deve essere valutata la percezione dell'appaltatore circa la sussistenza di fatti pregiudizievoli idonei ad incidere negativamente sui lavori da eseguire.
e) Sull'idoneità di una nota o missiva dell'appaltatore, che lamenti la presenza di fatti pregiudizievoli alla regolare esecuzione di lavori pubblici, a dimostrare che l'appaltatore medesimo abbia piena conoscenza di tali pregiudizi ed a far sorgere l'obbligo di iscrivere immediatamente apposita riserva. [F] Sull'istituto che, nella vigenza del d.p.r. 207/2010, l'appaltatore di opere pubbliche è tenuto ad attivare al fine di ottenere lo scioglimento del vincolo contrattuale o il risarcimento dei danni subiti in caso di mancata tempestiva consegna dei lavori da parte della stazione appaltante. [G] Sull'applicabilità dell'istituto del recesso dell'appaltatore dal contratto d'appalto pubblico in caso di consegna parziale dei lavori.
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