Sulla necessità per la mandataria di A.T.I., ai fini della legittimazione a rappresentare le mandanti in giudizio, di spendere il nome delle mandanti.
Premassima
a) Sulla necessità per la mandataria di A.T.I., ai fini della legittimazione a rappresentare le mandanti in giudizio, di spendere il nome delle mandanti.
b) Sulla possibilità dei contraenti di un contratto d'appalto pubblico, sia nella vigenza del d.lgs. 163/2006 che del d.lgs. 50/2016, di derogare alla disciplina della revisione dei prezzi di cui all'art. 1664 c.c. anche pattuendo l'invariabilità del corrispettivo a fronte di eventi sopravvenuti ed imprevedibili.
c) Sui criteri interpretativi che il giudice deve utilizzare per valutare se le parti di un contratto d'appalto pubblico abbiano inteso o meno escludere la revisione dei prezzi.
d) Sull'(im)possibilità per l'appaltatore, in un appalto a corpo, di invocare la revisione dei prezzi ai sensi dell'art. 1664 c.c..
e) Sulla (non) vessatorietà, ai sensi dell'art. 1341, co. 2 c.c., della clausola di un contratto d'appalto pubblico che preveda che il corrispettivo all'appaltatore sia da ritenersi invariabile ed indipendente dall'importo dei lavori.
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