QUESITO: Qual è la distinzione tra contratti similari sotto il 2 per cento o 100.000 euro, con manodopera superiore al 50 per cento, di cui il direttore lavori deve tenere conto per ammettere una impresa in cantiere senza che ciò comporti subappalto non autorizzato penalmente rilevante?
Premassima
QUESITO: Qual è la distinzione tra contratti similari sotto il 2 per cento o 100.000 euro, con manodopera superiore al 50 per cento, di cui il direttore lavori deve tenere conto per ammettere una impresa in cantiere senza che ciò comporti subappalto non autorizzato penalmente rilevante?
Massima
Non è sempre semplice distinguere un subappalto da contratti simili che comportano l'uso di manodopera, come il noleggio a caldo e, in particolare, le forniture con posa in opera.
L'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) ha puntualizzato che l'unico modo per interpretare correttamente la norma è ritenere che tutti i subappalti di lavori siano soggetti ad autorizzazione, indipendentemente dalla percentuale o dall'entità della manodopera.
L'importo, nel sistema attuale, è rilevante solo per la durata massima della procedura di autorizzazione.
La durata della procedura di autorizzazione è ridotta della metà per subappalti o cottimi di valore inferiore al 2% delle prestazioni affidate o con importo inferiore a 100.000 euro.
Non esentare dall'autorizzazione una fascia di subappalti è cruciale per evitare il rischio di eludere la norma attraverso frazionamenti abusivi.
La giurisprudenza ha confermato che l'importo del contratto o l'incidenza della manodopera non sono rilevanti per determinare se un contratto sia un subappalto, se il contratto stesso può essere qualificato come tale.
La differenza tra fornitura con posa in opera e subappalto risiede nella "trasformazione soggettiva del bene fornito".
Si configura un subappalto ogni volta che il bene viene trasformato all'interno del cantiere e diventa un "bene" in senso legale.
Le forniture con posa in opera si hanno quando il materiale fornito arriva già come "bene finito" e mantiene inalterate le sue caratteristiche strutturali, come nel caso di un ponteggio.
Un'attività è considerata "lavoro" e quindi soggetta a subappalto quando trasforma il bene in qualcosa di diverso, con una destinazione d'uso o una consistenza alterate rispetto all'originale.


