Salta al contenuto principale
Rivista sull'esecuzione dei contratti pubblici. ISSN 2499-071X Direttori: Avv. Francesco Barchielli e Avv. Claudio Bargellini
Lodi arbitrali D.LGS 163.2006. Art. 120 (Collaudo) D.P.R. 207.2010. Art. 229 (Certificato di collaudo). Art. 199 554.99 D.P.R. 207.2010. Art. 224 (Oneri dell'appaltatore nelle operazioni di collaudo). Art. 193 554.99 Riservato agli abbonati

Sulle responsabilità della Stazione Appaltante nel caso di ritardato collaudo delle opere.

Scarica il PDF Pubblicato il 16 aprile 2014

Condividi questo articolo

Appalti & Riserve Rivista sull'esecuzione dei contratti pubblici · ISSN 2499-071X

Sulle responsabilità della Stazione Appaltante nel caso di ritardato collaudo delle opere.

Lodo Arbitrale, 12 marzo 2013 · claudio · 16 aprile 2014

Premassima

a) Sulle responsabilità della Stazione Appaltante nel caso di ritardato collaudo delle opere.

b) Sulla quantificazione del danno risarcibile all'Impresa nel caso di ritardato collaudo.

c) Sulla spettanza o meno di interessi e rivalutazione monetaria sulle somme liquidate a titolo di risarcimento del danno per il ritardato collaudo

La massima e il testo integrale sono riservati agli abbonati

Qui sopra hai letto la premassima. La massima, il commento della redazione e i documenti allegati sono riservati a chi ha un abbonamento in corso a Appalti & Riserve.

Sei già abbonato? Entra con le tue credenziali

Non hai ancora un account? Registrati.

Poni un quesito su questa materia

Il quesito è un servizio riservato agli abbonati. La redazione risponde e, se il quesito è di interesse generale, lo pubblica in forma anonima insieme alla risposta. È gratuito e non ci sono limiti di numero.

Oggetto: Sulle responsabilità della Stazione Appaltante nel caso di ritardato collaudo delle opere.

Per inviare un quesito serve un abbonamento attivo.

Sullo stesso argomento

Vedi tutti →

Formula un quesito alla redazione

I quesiti li fanno gli abbonati. La redazione risponde a quelli che ritiene di interesse, compatibilmente con i carichi di lavoro: la risposta non è assicurata.

Scopri come funziona →