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Rivista sull'esecuzione dei contratti pubblici. ISSN 2499-071X Direttori: Avv. Francesco Barchielli e Avv. Claudio Bargellini
Lodi arbitrali CODICE CIVILE. Art. 1241 (Estinzione per compensazione) CODICE CIVILE. Art. 1243 (Compensazione legale e giudiziale) Riservato agli abbonati

Sui presupposti necessari affinché possa avvenire tra le parti la compensazione dei rispettivi crediti e debiti, ai sensi dell'art. 1241 cod. civ..

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Appalti & Riserve Rivista sull'esecuzione dei contratti pubblici · ISSN 2499-071X

Sui presupposti necessari affinché possa avvenire tra le parti la compensazione dei rispettivi crediti e debiti, ai sensi dell'art. 1241 cod. civ..

Lodo Arbitrale, 1 dicembre 2010 · francesco · 9 febbraio 2012

Premassima

a) Sui presupposti necessari affinché possa avvenire tra le parti la compensazione dei rispettivi crediti e debiti, ai sensi dell'art. 1241 cod. civ..

b) Sui requisiti e sugli effetti della compensazione c.d. “legale”, di cui all'art. 1243, comma 1, cod. civ., e sulle differenze rispetto alla compensazione c.d. “giudiziale” di cui all'art. 1243, comma 2, cod. civ..

c) Sulla competenza o meno degli arbitri a conoscere della eccezione di compensazione.

d) Sulla possibilità o meno che il Collegio conosca del diritto di credito opposto in compensazione, relativo a rapporti estranei alla convenzione di arbitrato.

e) Sulla impugnabilità e/o annullabilità della pronuncia arbitrale in relazione al credito opposto in compensazione estraneo alla convenzione di arbitrato, per superamento dei limiti della convenzione arbitrale. [F] Sui requisiti e sugli effetti della compensazione nel caso in cui l'Imprenditore sia in stato di fallimento. [G] Sulla sussistenza o meno della giurisdizione del Collegio arbitrale a decidere l'eccezione di compensazione sollevata dalla Stazione Appaltante nei confronti del Fallimento dell'Impresa o sulla devoluzione della decisione al Giudice Fallimentare

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