I compiti e le funzioni dei collaudatori di un'opera pubblica non possono qualificarsi come prestazione d'opera professionale cosicché per il conferimento dell'incarico non è necessario un contratto.
Premassima
a) I compiti e le funzioni dei collaudatori di un'opera pubblica non possono qualificarsi come prestazione d'opera professionale cosicché per il conferimento dell'incarico non è necessario un contratto.
b) E' soltanto con l'approvazione del collaudo da parte dell'amministrazione che si ha l'accettazione dell'opera
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