Sull'art. 17, comma 30 ter, del d.l. 1 luglio 2009, n. 78, convertito (con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102), e modificato del decreto-legge 3 agosto 2009, n. 103 convertito, con modificazioni, in legge 3 ottobre 2009, n. 141, secondo il quale Le procure della Corte dei conti possono iniziare l'attività istruttoria ai fini dell'esercizio dell'azione di danno erariale a fronte di specifica e concreta notizia di danno, fatte salve le fattispecie direttamente sanzionate dalla legge.
Premassima
a) Sull'art. 17, comma 30 ter, del d.l. 1 luglio 2009, n. 78, convertito (con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102), e modificato del decreto-legge 3 agosto 2009, n. 103 convertito, con modificazioni, in legge 3 ottobre 2009, n. 141, secondo il quale Le procure della Corte dei conti possono iniziare l'attività istruttoria ai fini dell'esercizio dell'azione di danno erariale a fronte di specifica e concreta notizia di danno, fatte salve le fattispecie direttamente sanzionate dalla legge.
b) Sulla notizia di danno è stata tratta da un articolo di giornale.
c) Sui presupposti per il conferimento di incarichi di consulenza a soggetti esterni.
d) Sul conferimento di un incarico di consulenza ad una società di comunicazione in presenza di una struttura interna
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