Sui casi in cui trova immediata applicazione il comma 4 dell'art. 24, D.M. 145 del 2000, secondo il quale laddove la sospensione dei lavori superi un quarto della durata complessiva prevista per l'esecuzione dei lavori stessi, o comunque quando superino sei mesi complessivi, l'appaltatore può recedere dal contratto o chiedere la refusione dei maggiori costi
Premassima
Sui casi in cui trova immediata applicazione il comma 4 dell'art. 24, D.M. 145 del 2000, secondo il quale laddove la sospensione dei lavori superi un quarto della durata complessiva prevista per l'esecuzione dei lavori stessi, o comunque quando superino sei mesi complessivi, l'appaltatore può recedere dal contratto o chiedere la refusione dei maggiori costi
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