Sull'art. 24, 3 comma, del D.M. 145 del 2000 laddove impone all'appaltatore l'onere della diffida qualora questi ritenga cessate le cause che hanno determinato la sospensione temporanea dei lavori e sulla possibilità o meno di invocare tale decadenza nel caso in cui la sospensione sia stata disposta per la redazione di una perizia di variante.
Premassima
a) Sull'art. 24, 3 comma, del D.M. 145 del 2000 laddove impone all'appaltatore l'onere della diffida qualora questi ritenga cessate le cause che hanno determinato la sospensione temporanea dei lavori e sulla possibilità o meno di invocare tale decadenza nel caso in cui la sospensione sia stata disposta per la redazione di una perizia di variante.
b) Il risarcimento del danno da sospensione illegittima deve essere ridotto laddove l'impresa abbia comunque omesso di attivarsi nei confronti del responsabile del procedimento richiedendo lo scioglimento del contratto.
c) Sull'eccezione secondo la quale il credito per rata di saldo non possa essere considerato esigibile in quanto esso deve seguire all'esito positivo del collaudo e al certificato di regolare esecuzione dei lavori
La massima e il testo integrale sono riservati agli abbonati
Qui sopra hai letto la premassima. La massima, il commento della redazione e i documenti allegati sono riservati a chi ha un abbonamento in corso a Appalti & Riserve.