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Rivista sull'esecuzione dei contratti pubblici. ISSN 2499-071X Direttori: Avv. Francesco Barchielli e Avv. Claudio Bargellini
Lodi arbitrali D.P.R. 207.2010. Art. 158 (Sospensione e ripresa dei lavori). Art. 133 554.99 D.P.R. 207.2010. Art. 158 (Sospensione e ripresa dei lavori). Art. 24 145.00 D.P.R. 207.2010. Art. 160 (Sospensione illegittima - In generale). Art. 25 145.00 Riservato agli abbonati

Sull'art. 24, 3 comma, del D.M. 145 del 2000 laddove impone all'appaltatore l'onere della diffida qualora questi ritenga cessate le cause che hanno determinato la sospensione temporanea dei lavori e sulla possibilità o meno di invocare tale decadenza nel caso in cui la sospensione sia stata disposta per la redazione di una perizia di variante.

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Appalti & Riserve Rivista sull'esecuzione dei contratti pubblici · ISSN 2499-071X

Sull'art. 24, 3 comma, del D.M. 145 del 2000 laddove impone all'appaltatore l'onere della diffida qualora questi ritenga cessate le cause che hanno determinato la sospensione temporanea dei lavori e sulla possibilità o meno di invocare tale decadenza nel caso in cui la sospensione sia stata disposta per la redazione di una perizia di variante.

Lodo Arbitrale, maggio 2009 n. 74 · francesco · 11 luglio 2009

Premassima

a) Sull'art. 24, 3 comma, del D.M. 145 del 2000 laddove impone all'appaltatore l'onere della diffida qualora questi ritenga cessate le cause che hanno determinato la sospensione temporanea dei lavori e sulla possibilità o meno di invocare tale decadenza nel caso in cui la sospensione sia stata disposta per la redazione di una perizia di variante.

b) Il risarcimento del danno da sospensione illegittima deve essere ridotto laddove l'impresa abbia comunque omesso di attivarsi nei confronti del responsabile del procedimento richiedendo lo scioglimento del contratto.

c) Sull'eccezione secondo la quale il credito per rata di saldo non possa essere considerato esigibile in quanto esso deve seguire all'esito positivo del collaudo e al certificato di regolare esecuzione dei lavori

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Oggetto: Sull'art. 24, 3 comma, del D.M. 145 del 2000 laddove impone all'appaltatore l'onere della diffida qualora questi ritenga cessate le cause che hanno determinato la sospensione temporanea dei lavori e sulla possibilità o meno di invocare tale decadenza nel caso in cui la sospensione sia stata disposta per la redazione di una perizia di variante.

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