Rivista sull'esecuzione dei contratti pubblici. ISSN 2499-071X     Direttori:  Avv. Francesco Barchielli  e  Avv. Claudio Bargellini
Brokeraggio assicurativo
Tribunale di Lucca, 11 settembre 2023
[A] Sull’obbligo motivazionale posto in capo al giudice che intenda aderire alle conclusioni del consulente tecnico. [B] Sulla natura della responsabilità ex art. 1669 c.c. e sui difetti e sulle carenze dell’opera idonee a intergarla. [C] Sui soggetti che, oltre all’appaltatore, possono essere chiamati a rispondere nei confronti del committente per difetti e carenze dell’opera e sulla natura solidale della responsabilità in caso di concorso nel danno. [D] Sulla (in)applicabilità dell’art. 1669 c.c. al rapporto tra committente e subappaltatore e sulla natura della responsabilità del subappaltatore, che abbia operato con negligenza e cagionato un’errata esecuzione dell’appalto, nei confronti del committente che abbia subito un danno ingiusto. [E] Sull’improcedibilità della domanda di risarcimento proposta nel giudizio ordinario di cognizione nei confronti della società fallita. [F] Sulla distinzione tra legittimazione passiva e titolarità passiva del rapporto controverso, con particolare riguardo al caso in cui i tecnici incaricati per un appalto eccepiscano di non aver eseguito incarichi attinenti a quelli che hanno causato i difetti e le carenze di un’opera. [G] Sul rapporto tra società mandanti e capogruppo riunite in ATI. [H] Sulla differenza della ripartizione delle responsabilità tra le società riunite in caso di ATI orizzontale e verticale. [I] Sul soggetto a cui spetta la rappresentanza esclusiva, anche processuale, dell’ATI. [L] Sulla nozione generale di responsabilità della p.a. e dei dipendenti pubblici. [M] Sulla possibilità e i presupposti necessari al fine di individuare una corresponsabilità della p.a. appaltante danneggiata per i difetti e le carenze dell’opera anche a causa dell’attività posta in essere da un dipendente pubblico in materia di appalti pubblici. [N] Sulla giurisdizione in materia di responsabilità dei dipendenti per aver, con il proprio operato, cagionato danni o oneri risarcitori in capo alla p.a.. [O] Sul momento da cui decorre il termine di un anno per la denuncia dei vizi ai sensi dell’art. 1669 c.c.. [P] Sui limiti entro cui la variante può modificare il progetto approvato in materia di appalto pubblico. [Q] Sulla possibilità di richiedere il risarcimento in forma specifica del danno che sia conseguenza dei vizi dell’opera in materia di appalto. [R] Sulla possibilità di ricomprendere nel risarcimento dovuto per i vizi dell’opera appaltata le spese di ristrutturazione ma non quelle necessarie a ricostruire un altro nuovo edificio. [S] Sulla natura del danno da lesione d’immagine della p.a. e sulla sua esigibilità nei confronti di soggetti terzi che, anche in ragione dei vizi e dei danni causati in esecuzione di un contratto d’appalto pubblico, abbiano leso la reputazione dell’amministrazione. [T] Sull’onere probatorio posto in capo alla p.a. che intenda chiedere il risarcimento del danno da lesione d’immagine, con particolare riguardo all’utilizzo di articoli di giornale al fine di provare il comune sentire della popolazione. [U] Sugli interessi, sulla rivalutazione e sul lucro cessante dovuti dal debitore per il ritardato adempimento dell’obbligo di risarcimento del danno da responsabilità extracontrattuale, quale quello di cui all’art. 1669 c.c.. [V] Sulla figura atipica di broker assicurativo e sulla (im)possibilità di chiamarlo in manleva. [Z] Sul soggetto su cui ricadono le spese processuali del terzo chiamato in causa dal convenuto.
Tribunale di Pisa, 12 marzo 2012
[A] Sulla risarcibilità o meno del danno all'immagine commerciale dell'Impresa nel caso di mancata aggiudicazione dell'appalto per responsabilità del brocker assicurativo per avere fornito una garanzia non conforme al bando. [B] Segue: sulla risarcibilità o meno della perdita della chance. [C] Segue: sulla risarcibilità del danno da mancato incremento della capacità tecnica, e conseguente riduzione della possibilità di partecipare ad altre procedure ad evidenza pubblica (c.d. danno "curriculare")
T.A.R. Veneto, Sezione I, 13 aprile 2010
Sulla clausola broker e sulla possibilità o meno per il broker di essere coinvolto nella diretta trattativa con i concorrenti al fine della loro accettazione da parte di questi ultimi nell’ambito dei procedimenti di scelta del contraente indetti dall’Amministrazione aggiudicatrice
T.A.R. Calabria Reggio Calabria, 9 febbraio 2010
[A] Sulle condizioni che devono sussistere affinché più amministrazioni possano avvalersi congiuntamente di un unico contratto. [B] L’attività del broker è da considerarsi a titolo oneroso per la stazione appaltante. [C] La scelta del Broker assicurativo da parte della PA va comunque effettuata con procedura di evidenza pubblica
AGCM. Segnalazione del 20 ottobre 2009 - AS623
Affidamento del servizio di brokeraggio assicurativo da parte delle pubbliche amministrazioni
T.A.R. Veneto, Sezione I, 6 maggio 2009
La c.d. “clausola Broker” risulta di per sé compatibile con il “sistema” dei contratti ad evidenza pubblica
T.A.R. Sicilia Catania, Sezione III, 2 aprile 2009
[A] Il servizio di brokeraggio assicurativo non può essere qualificato "a titolo gratuito" e sussiste pertanto l’obbligo di affidamento tramite gara del relativo incarico. [B] Sugli orientamenti giurisprudenziali riguardo al brokeraggio assicurativo. [C] La scelta del broker deve avvenire in uno con quella dell'assicuratore non potendo assolutamente risolversi nella delega delle funzioni di stazione appaltante ad un soggetto privato