[A] Sulla necessità o meno che i principi in materia di concorrenza vengano tutelati come bene in sé relativamente al settore delle farmacie [B] Sulla qualificazione della gestione delle farmacie comunali da parte degli Enti locali come servizio di interesse generale, come servizio pubblico locale, ovvero come servizio pubblico svolto in nome e per conto del Servizio Sanitario Nazionale
La gestione delle farmacie comunali da parte degli Enti locali viene collocata in una modalità gestoria “in nome e per conto” del Servizio Sanitario Nazionale, come tale non riconducibile né all’ambito dei servizi di interesse generale nella definizione comunitaria, né alla disciplina sui servizi pubblici locali secondo l’ordinamento italiano