Rivista sull'esecuzione dei contratti pubblici. ISSN 2499-071X     Direttori:  Avv. Francesco Barchielli  e  Avv. Claudio Bargellini
D.LGS 81.2008. Art. 92 (Obblighi del coordinatore per l'esecuzione dei lavori)
Cassazione Penale, 19 ottobre 2023
[A] Sugli elementi necessari ai fini della verifica della ricorrenza del rischio interferenziale, da cui sorge per il committente l’obbligo di nominare il coordinatore per l’esecuzione dei lavori di un appalto su cui operino più imprese. [B] Sugli obblighi ed i poteri del coordinatore per l’esecuzione dei lavori e sul significato della nozione di “alta vigilanza” che ad esso compete, con particolare riguardo alla distinzione tra rischio generico e rischio specifico dell’attività dell’impresa appaltatrice. [C] Sul potere/dovere del coordinatore per l’esecuzione dei lavori di sospendere i lavori in caso di pericolo grave ed imminente ai sensi dell'art. 92, co. 1, lett. f), d.lgs. 81/2008, con particolare riguardo al rischio interferenzale ed alla possibilità di essere chiamato a rispondere per colpa in omissione ove rimanga inerte. [D] Sui presupposti necessari ai fini di individuare il nesso di causalità nel reato colposo omissivo improprio. 
T.A.R. Lazio Roma, Sezione III, 2 marzo 2010
Le stazioni appaltanti sono obbligate ad inviare all'Osservatorio, per l'annotazione nel casellario informatico, le segnalazioni riguardanti infrazioni in materia di sicurezza adottate dal Coordinatore per l'esecuzione dei lavori, che siano seguite dall'adozione di un ordine di sospensione delle lavorazioni per pericolo grave ed imminente
Corte di Cassazione, Sezione IV Penale, 9 luglio 2009
[A] Non esiste un obbligo del committente di intervenire in supplenza dell'appaltatore tutte le volte in cui costui ometta, per qualsiasi ragione, di adottare le misure di prevenzione prescritte a tutela soltanto dei suoi lavoratori. [B] Il dovere del committente è limitato all'attuazione delle misure prevenzionali rivolte ad eliminare i pericoli che, per effetto dell'esecuzione delle opere appaltate, vanno ad incidere sia sui dipendenti dell'appaltante sia su quelli dell'appaltatore