Sull’onere probatorio posto in capo al privato che agisca in giudizio deducendo l’inadempimento della P.A circa la sussistenza di un contratto con la P.A. e circa gli eventuali atti di proroga e rinnovo dello stesso, nonché circa il proprio adempimento.
SENTENZA N. ****
Va premesso in linea generale: che il creditore il quale agisca per far accertare l’altrui inadempimento, è tenuto a fornire la prova del titolo e dell’esigibilità della prestazione, dovendo solo allegare l’inadempimento del debitore, sul quale graverà la prova del fatto estintivo, costituito dall’intervenuto adempim...