Sulla ratio della disposizione che consente alle imprese dell’ATI, ai sensi dell’art. 26 del d.lgs. 406/1991 (ma anche del successivo art. 93, co. 1 del d.p.r. 207/2010), di costituire una società, anche consortile, per l’esecuzione unitaria dei lavori ricevuti in Appalto e sulla mancanza di necessità, ai fini del subentro della società così costituita nel rapporto con la Committenza pubblica, di autorizzazione o approvazione da parte della Stazione Appaltante.
SENTENZA N. ****
La legge consente alle imprese dell'ATI la facoltà di costituire una società, anche consortile, per l'esecuzione unitaria, totale o parziale dei lavori ricevuti in appalto. In particolare, l’art. 26 d.lgs. n. 406/1991, applicabile ratione temporis (ma v. anche art. 93 co. 1 d.p.r. 207/10 e art. 23-bis, l. 584/1977), prevede...