[A] Sul regime di decadenza delle riserve formulate dall’appaltatore e sulla conseguenza della mancata espressa conferma delle stesse sul conto finale, in particolare quando riguardano i c.d. “fatti continuativi”. [B] Sulle conseguenze della mancata valida stipulazione di un contratto d’appalto con la P.A. a causa dell’inosservanza delle forme necessarie.
SENTENZA N. ****
1. Si fa presente che le riserve devono essere iscritte a pena di decadenza sul primo atto dell'appalto idoneo a riceverle, successivo all'insorgenza o alla cessazione del fatto che ha determinato il pregiudizio dell'esecutore. In ogni caso, sempre a pena di decadenza, le riserve sono iscritte anche nel registro di contabilità...