[A] Sulla decadenza o meno delle riserve in caso di mancata conferma delle stesse nel conto finale. [B] Sulla mancata ripetizione della riserva dopo la prima iscrizione sul registro di contabilità in corrispondenza dei successivi allibramenti. [C] Sulla possibilità o meno di esaminare nel merito le riserve concernenti l'indisponibilità dell'area di cantiere e le difficoltà di accesso allo stesso, laddove queste non siano riportate nel registro di contabilità. [D] Sulla dottrina e la giurisprudenza riguardo all’obbligo di iscrivere nuovamente le riserve nel registro di contabilità dopo il primo atto. [E] Sulla nozione di "primo atto dell'appalto idoneo a ricevere" le riserve. [F] Sulla possibilità o meno di esercitare le riserve in forme diverse dall'iscrizione nel registro di contabilità ove non vi sia la materiale disponibilità dello stesso da parte dell'appaltatore. [G] Sulla mancanza di un accesso all'area di cantiere adeguato rispetto alle dimensioni dei mezzi e sulla possibilità o meno di assimilare tale fatto ad un errore progettuale. [H] Qualsiasi impedimento riscontrabile in sede di consegna dei lavori deve essere tempestivamente fatto valere apponendo apposita riserva nel suddetto verbale. [I] Sui casi in cui in un appalto “a corpo” possono essere riconosciuti compensi “a misura” in seguito a varianti progettuali. [L] Sul c.d. “contenuto minimo della riserva”. [M] Sul momento in cui sorge l’onere di tempestiva iscrizione di riserva in presenza di “atti continuativi”. [N] Sull’errata determinazione degli oneri della sicurezza indicati nel bando di gara e sul diverso importo che discenderebbe in base alla normativa vigente. [O] L'ordinamento non indica alcuna percentuale da applicare all'importo totale dei lavori al fine di calcolare la quota degli oneri di sicurezza. [P] Sui casi in cui è ammessa l’introduzione di riserve mediante l’inoltro in una raccomandata AR