Rivista sull'esecuzione dei contratti pubblici. ISSN 2499-071X     Direttori:  Avv. Francesco Barchielli  e  Avv. Claudio Bargellini
Corte di Giustizia
Corte di Giustizia, 7 ottobre 2010
[A] Il diritto comunitario non consente che una normativa nazionale (D.lgs 626/94 prima e D.lgs 81 del 2008 ora), nel caso di un cantiere di lavori privati non soggetti a permesso di costruire e nel quale sono presenti più imprese, consenta di derogare all’obbligo incombente al committente o al responsabile dei lavori di nominare un coordinatore per la sicurezza e la salute al momento della progettazione dell’opera o, comunque, prima dell’esecuzione dei lavori. [B] Non è legittima una normativa nazionale che preveda l’obbligo per il coordinatore della realizzazione dell’opera di redigere un piano di sicurezza e di salute nel solo caso in cui, in un cantiere di lavori privati non soggetti a permesso di costruire, intervengano più imprese, e che non assuma come criterio a fondamento di tale obbligo i rischi particolari quali contemplati all’allegato II di detta direttiva
Corte di Giustizia, Sezione IV, 23 dicembre 2009
Appalti pubblici di lavori – Direttiva 2004/18/CE – Artt. 43 CE e 49 CE – Principio della parità di trattamento – Consorzi d’imprese – Divieto di partecipazione allo stesso appalto, in modo concorrente, di un “consorzio stabile” e di una società facente parte dello stesso
Corte di Giustizia, Sezione IV, 23 dicembre 2009
Appalti pubblici di servizi – Direttiva 2004/18 – Nozioni di “imprenditore”, “fornitore” e “prestatore di servizi” – Nozione di “operatore economico” – Università e istituti di ricerca – Raggruppamento (“consorzio”) costituito da università e amministrazioni pubbliche – Preminente finalità statutaria non lucrativa – Ammissione alla partecipazione ad una procedura di aggiudicazione di un appalto pubblico
Corte di Giustizia dell’Unione Europea, 10 settembre 2009
[A] Nella concessione di servizi, a differenza dell’appalto di lavori, quando le modalità di remunerazione pattuite consistono nel diritto del prestatore di sfruttare la propria prestazione, esse implicano che il prestatore si assuma il rischio legato alla gestione dei servizi in questione. [B] È noto che taluni settori di attività, in particolare quelli riguardanti attività di pubblica utilità, come la distribuzione dell’acqua e lo smaltimento delle acque reflue, sono disciplinati da normative che possono avere per effetto di limitare i rischi economici che si corrono. [C] Per valutare il rischio proprio di una concessione di servizi non si deve tener conto dei rischi generali risultanti dalle modifiche normative intervenute nel corso dell’esecuzione del contratto
Corte di Giustizia, Sezione IV, 19 maggio 2009
Il diritto comunitario osta ad una disposizione nazionale che stabilisca un divieto assoluto, a carico di imprese tra le quali sussista un rapporto di controllo o che siano tra loro collegate, di partecipare in modo simultaneo e concorrente ad una medesima gara d’appalto