QUESITO Può la stazione appaltante, dopo aver completato il procedimento di verifica dell'opera mediante emissione del certificato di regolare esecuzione approvato dal RUP (sistema indicato nel contratto stipulato tra le parti) disporre, in sostituzione del CRE, la procedura di collaudo ordinario?
Premassima
a) QUESITO Può la stazione appaltante, dopo aver completato il procedimento di verifica dell'opera mediante emissione del certificato di regolare esecuzione approvato dal RUP (sistema indicato nel contratto stipulato tra le parti) disporre, in sostituzione del CRE, la procedura di collaudo ordinario?
b) La normativa che disciplina l'appalto pubblico è il Dlgs n. 50/2016
Massima
Trattandosi di appalto sottoposto al D.lgs. 50/2016, la norma da applicare è l'art. 234 c. 3. del D.P.R. 207/2010 sulla scorta del quale "Finché non è intervenuta l'approvazione degli atti di collaudo, la stazione appaltante ha facoltà di procedere ad un nuovo collaudo".
Anche volendo applicare la detta norma ai casi in cui il certificato di collaudo è sostituito dal certificato di regolare esecuzione (pur non essendoci il richiamo nell'art. 237 D.P.R. 207/2010 "Certificato di regolare esecuzione" all'art. 234 c. 3 citato, ma solo all'art. 234 c. 2) riteniamo che non si possa disporre la procedura di collaudo ordinario, ovvero non si possa procedere ad un collaudo (successivo al certificato di regolare esecuzione) in quanto nel quesito si specifica che il C.R.E. è stato formalmente approvato per cui l'intervenuta approvazione del C.R.E. impedirebbe di procedere al collaudo successivo (che la norma indica, appunto, quale nuovo collaudo essendoci stato un primo collaudo iniziale).
A proposito della norma citata in dottrina si chiarisce, infatti, che "effetto precipuo dell'approvazione del collaudo favorevole è la liberazione dell'appaltatore. L'approvazione del collaudo implica in tal caso il riconoscimento della conformità dell'opera alle pattuizioni contrattuali e alle regole dell'arte e, quindi, la sua accettazione. L'accettazione determina un vincolo circa questa conformità e, conseguentemente, preclusione a far valere, in seguito, eventuali difformità e vizi. Essa è atto negoziale unilaterale di diritto privato. Questi stessi effetti si realizzano [...] anche con il venire in essere della cd. approvazione tacita al maturare dei termini previsti" (Antonio Cianflone - Giorgio Giovannini - Vincenzo Lopilato, L'appalto di opere pubbliche, Tomo II, p. 539)