Sui presupposti affinché l'appaltatore possa esercitare l'azione di ripetizione dell'indebito ex art. 2033.
Premassima
a) Sui presupposti affinché l'appaltatore possa esercitare l'azione di ripetizione dell'indebito ex art. 2033.
b) Nell'ipotesi di responsabilità extracontrattuale, sia in quella di responsabilità contrattuale, spetta al danneggiato fornire la prova dell'esistenza del danno lamentato, e della sua riconducibilità al fatto del debitore
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