Sull'art. 8, comma 1, lettera r), della legge della Regione Lombardia 5 febbraio 2010 n. 7, laddove stabilisce che in relazione agli appalti di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo del Codice, per determinate forniture di beni prodotti in serie e di servizi a carattere periodico, o di natura intellettuale, il collaudo e la verifica di conformità possano essere sostituiti da un attestato di regolare esecuzione rilasciato dal responsabile unico del procedimento ovvero dal dirigente della struttura destinataria della fornitura del servizio.
Premassima
a) Sull'art. 8, comma 1, lettera r), della legge della Regione Lombardia 5 febbraio 2010 n. 7, laddove stabilisce che in relazione agli appalti di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo del Codice, per determinate forniture di beni prodotti in serie e di servizi a carattere periodico, o di natura intellettuale, il collaudo e la verifica di conformità possano essere sostituiti da un attestato di regolare esecuzione rilasciato dal responsabile unico del procedimento ovvero dal dirigente della struttura destinataria della fornitura del servizio.
b) Sul contrasto tra la legge della Regione Lombardia 5 febbraio 2010 n. 7 e l'art. 325 del regolamento di attuazione del codice (D.P.R. 207 del 2010)
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