La responsabilità per rovina o gravi difetti di edifici, sancita dall'art. 1669 c.c. per finalità di interesse generale, che trascende i confini dei rapporti negoziali tra le parti, ha natura extracontrattuale e opera non solo a carico dell'appaltatore nei confronti del committente, ma anche – come appunto nel caso di specie – a carico del costruttore nei confronti dell'acquirente.
Premassima
a) La responsabilità per rovina o gravi difetti di edifici, sancita dall'art. 1669 c.c. per finalità di interesse generale, che trascende i confini dei rapporti negoziali tra le parti, ha natura extracontrattuale e opera non solo a carico dell'appaltatore nei confronti del committente, ma anche – come appunto nel caso di specie – a carico del costruttore nei confronti dell'acquirente.
b) Sull'umidità riscontrata pressoché in tutte le stanze dell'appartamento
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