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Rivista sull'esecuzione dei contratti pubblici. ISSN 2499-071X Direttori: Avv. Francesco Barchielli e Avv. Claudio Bargellini
Corti di Appello CODICE CIVILE. Art. 1669 (Rovina e difetti di cose immobili) Riservato agli abbonati

La responsabilità per rovina o gravi difetti di edifici, sancita dall'art. 1669 c.c. per finalità di interesse generale, che trascende i confini dei rapporti negoziali tra le parti, ha natura extracontrattuale e opera non solo a carico dell'appaltatore nei confronti del committente, ma anche – come appunto nel caso di specie – a carico del costruttore nei confronti dell'acquirente.

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Appalti & Riserve Rivista sull'esecuzione dei contratti pubblici · ISSN 2499-071X

La responsabilità per rovina o gravi difetti di edifici, sancita dall'art. 1669 c.c. per finalità di interesse generale, che trascende i confini dei rapporti negoziali tra le parti, ha natura extracontrattuale e opera non solo a carico dell'appaltatore nei confronti del committente, ma anche – come appunto nel caso di specie – a carico del costruttore nei confronti dell'acquirente.

Corte d'Appello di Firenze, Sezione II, 9 agosto 2010 · francesco · 16 ottobre 2010

Premassima

a) La responsabilità per rovina o gravi difetti di edifici, sancita dall'art. 1669 c.c. per finalità di interesse generale, che trascende i confini dei rapporti negoziali tra le parti, ha natura extracontrattuale e opera non solo a carico dell'appaltatore nei confronti del committente, ma anche – come appunto nel caso di specie – a carico del costruttore nei confronti dell'acquirente.

b) Sull'umidità riscontrata pressoché in tutte le stanze dell'appartamento

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Oggetto: La responsabilità per rovina o gravi difetti di edifici, sancita dall'art. 1669 c.c. per finalità di interesse generale, che trascende i confini dei rapporti negoziali tra le parti, ha natura extracontrattuale e opera non solo a carico dell'appaltatore nei confronti del committente, ma anche – come appunto nel caso di specie – a carico del costruttore nei confronti dell'acquirente.

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