Salta al contenuto principale
Rivista sull'esecuzione dei contratti pubblici. ISSN 2499-071X Direttori: Avv. Francesco Barchielli e Avv. Claudio Bargellini
T.A.R. Campania NA D.LGS 163.2006. Art. 36 (Consorzi stabili) DURC Riservato agli abbonati

La mancanza delle parole “consorzio stabile” nella ragione sociale non costituisce, di per sé, motivo perché questo non sia assoggettato alla relativa disciplina.

Scarica il PDF Pubblicato il 15 gennaio 2010

Condividi questo articolo

Appalti & Riserve Rivista sull'esecuzione dei contratti pubblici · ISSN 2499-071X

La mancanza delle parole “consorzio stabile” nella ragione sociale non costituisce, di per sé, motivo perché questo non sia assoggettato alla relativa disciplina.

T.A.R. Campania Napoli, Sezione VIII, 23 dicembre 2009 · francesco · 15 gennaio 2010

Premassima

a) La mancanza delle parole “consorzio stabile” nella ragione sociale non costituisce, di per sé, motivo perché questo non sia assoggettato alla relativa disciplina.

b) Sul dovere di acquisizione d'ufficio del D.U.R.C.

La massima e il testo integrale sono riservati agli abbonati

Qui sopra hai letto la premassima. La massima, il commento della redazione e i documenti allegati sono riservati a chi ha un abbonamento in corso a Appalti & Riserve.

Sei già abbonato? Entra con le tue credenziali

Non hai ancora un account? Registrati.

Poni un quesito su questa materia

Il quesito è un servizio riservato agli abbonati. La redazione risponde e, se il quesito è di interesse generale, lo pubblica in forma anonima insieme alla risposta. È gratuito e non ci sono limiti di numero.

Oggetto: La mancanza delle parole “consorzio stabile” nella ragione sociale non costituisce, di per sé, motivo perché questo non sia assoggettato alla relativa disciplina.

Per inviare un quesito serve un abbonamento attivo.

Sullo stesso argomento

Vedi tutti →

Formula un quesito alla redazione

I quesiti li fanno gli abbonati. La redazione risponde a quelli che ritiene di interesse, compatibilmente con i carichi di lavoro: la risposta non è assicurata.

Scopri come funziona →